Welfare 2020: nel rinviare l’esame dei singoli elementi che non concorrono a formare il reddito imponibile, si riporta di seguito in forma schematica l’elencazione tassativa degli elementi reddituali totalmente o parzialmente esclusi dall’imponibile fiscale e contributivo segnalando che si citano i casi di maggior interesse.

Rientrano nella categoria:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero i buoni pasto;
  • le prestazioni di servizi di trasporto collettivo;
  • le somme erogate o rimborsate per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico;
  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi per le finalità di utilità sociale cioè per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
  • le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale;
  • le indennità di navigazione e di volo;
  • le indennità di trasferimento;

È bene evidenziare l’ultimo punto per l’aumento della soglia di esenzione valida per l’anno 2020:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258,23 nell’anno (in base all’art. 112 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” per il periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad € 516,46);

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

In generale, tali documenti (voucher o ticket compliments) non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, i beni e servizi anche intesi come pluralità possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo suindicato.

La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo.

 

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