Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 è stato pubblicato il regolamento recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Il decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 26 a 34, Legge n. 190/2014), al fine di vedersi corrisposto, in busta paga, il TFR maturando.
Questo è il modulo che il lavoratore dovrà compilare per la richiesta (da dottrinalavoro.it)
Alcuni punti del regolamento:
[title size=”3″] Soggetti destinatari [/title]
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, eccetto:
- i lavoratori dipendenti domestici;
- i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unita’ produttiva interessata dai predetti interventi;
- ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
[title size=”3″] Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione [/title]
La Qu.I.R. e’ pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.
La Qu.I.R. e’ assoggettata a tassazione ordinaria e non e’ imponibile ai fini previdenziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e’ considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
[title size=”3″] Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione [/title]
Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti d, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente e’ efficace e l’erogazione della Qu.I.R. e’ operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente.
Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata e’ irrevocabile.
[title size=”3″] Accesso al finanziamento assistito da garanzia [/title]
Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che
non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del
privilegio speciale su beni mobili di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
IL TESTO COMPLETO
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L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO. INDISPENSABILE IN CASO DI APPALTI. CHIEDICI COME ATTIVARLA
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