Entro il 31 gennaio 2015 le società che hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 36/2012 del 22 novembre 2012, ha specificato che la contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che vada oltre il 31 gennaio. In tal caso, la disposizione contrattuale costituirà un nuovo termine effettivo anche ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.
Il periodo di riferimento è l’anno 2014 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che dal 21 marzo 2014 (Decreto Legge n. 34/2014) non è più obbligatorio prevedere una motivazione per l’utilizzo di lavoratori in somministrazione a tempo determinato.
Ricordiamo che la comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di lavoro somministrato. Gli adempimenti per l’utilizzo di lavoratori in somministrazione sono pertanto:
- prima della stipula del contratto di somministrazione : il numero e i motivi della stipula dello stesso;
- solo in casi di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione;
- ogni 12 mesi: il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La norma prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.
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