Smart working, congedi per genitori e bonus baby-sitting

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Smart working, congedi per genitori e bonus baby-sitting

 Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto dei figli conviventi minori di anni 16, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione o dell’infezione o della quarantena del figlio.

Nelle sole ipotesi in cui non sia possibile lo smart working, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di congedo è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e la contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (13 marzo 2021), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, nelle sole ipotesi in cui non sia possibile lo smart working, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto dei figli. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o comunque in alternativa alle predette misure.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo Covid oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.

Tutte le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.

Per l’operatività delle misure sin qui delineate occorre attendere apposite disposizioni da parte dell’INPS che provvederà ad erogare i benefici sulla base delle domande pervenute ed a monitorare il raggiungimento del limite di spesa previsto.

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

  • Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio) Cristiana Comelli (socio)
  • Martina Iesu (partner) Nicolas Frediani (partner)
  • Maila Milocco (collaboratore esterno)

Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

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