La definizione agevolata (cd. rottamazione cartelle) contenuta nel D. L. 193/2016 è entrata in vigore con la conversione in legge (L. 225/2016)
Possono essere definiti con modalità agevolata tutti i ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 e il 31.12.2016, relativi ad imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali, violazioni del codice della strada (quest’ultima fattispecie richiede chiarimenti), contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura, nonché i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust), dalla CONSOB nonché i canoni demaniali e le spese di giustizia.
Si sottolinea la necessità di far riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Il beneficio principale connesso alla rottamazione, consiste nella possibilità di estinguere il debito senza dover corrispondere:
- le sanzioni incluse nei ruoli (come ad esempio quelle ricomprese nell’avviso di accertamento);
- gli interessi di mora (vale a dire gli interessi che maturano una volta decorso il termine per il pagamento della cartella di pagamento);
- le sanzioni e le somme aggiuntive INPS.
Restano dovute:
- le somme a titolo di capitale;
- le somme di interesse diverso da quello di mora (si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73, ma anche ad ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi);
- gli aggi di riscossione dell’art. 17 del DLgs. 112/99.
La norma agevolativa spetta a tutti i contribuenti indistintamente, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Chi intende aderire alla rottamazione cartelle, presenterà un’apposita istanza e pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il pagamento avverrà in unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari ammontare, di cui tre da versare nel 2017 e due nel 2018, fermo l’obbligo di pagare almeno il 70% nel 2017.
Gli interessati avranno tempo per presentare la domanda di adesione fino al 31 marzo 2017. Equitalia, dal canto suo, dovrà comunicare ai debitori entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la data precisa di scadenza delle rate.
In caso di necessità contattare il Consulente di riferimento.