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Il 9 luglio 2021 è stato sottoscritto da tutte le sigle di settore il CCNL per i dipendenti delle aziende del settore “imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.

Il nuovo contratto decorre dal 9 luglio 2021 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Minimi tabellari

Per effetto del rinnovo dal 1 luglio 2021, e poi luglio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025, vengono adeguati i minimi di retribuzione come riportato nella tabella seguente:

Livelli Importi mensili
  Dal 1.7.2021 Dal 1.7.2022 Dal 1.7.2023 Dal 1.7.2024 Dal 1.7.2025
Q 1.411,23 1.451,60 1.512,15 1.552,52 1.572,70
7 1.289,36 1.326,24 1.381,56 1.418,44 1.436,88
6 1.116,15 1.148,08 1.195,97 1.227,90 1.243,86
5 898,06 923,74 962,28 987,96 1.000,81
4 821,08 844,57 879,80 903,28 915,03
4 Par. 125 801,85 824,79 859,19 882,13 893,60
3 756,94 778,59 811,07 832,72 843,55
2 Par. 115 737,71 758,81 790,46 811,56 822,11
2 699,21 719,21 749,21 769,21 779,21
1 641,48 659,83 687,35 705,70 714,87

 

Lavoro a termine

Assunzione: per assicurare l’affiancamento del lavoratore da sostituire, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato può avvenire con un anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’assenza nei seguenti casi:

  • sostituzione di lavoratori la cui assenza sia programmata (per i livelli 5, 6 e 7 l’affiancamento può essere portato fino a 6 mesi);
  • sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale.

Durata: La durata dei rapporti a termine tra le stesse parti per effetto di successione di contatti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro è estesa a 36 mesi.

La durata massima di un successivo contratto a termine, stipulato in deroga assistita al limite massimo, è pari a 6 mesi.

La facoltà di assunzione, proroga o rinnovo che superi i 24 mesi non è applicabile qualora le imprese non abbiano trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti a termine scaduti nei 12 mesi precedenti.

In caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore, le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali previsti dalla legge sono le seguenti:

– per lo svolgimento delle attività stagionali;

– sostituzione di lavoratori assenti;

– assunzione di lavoratori in Cig presso altra azienda;

– assunzione di soggetti percettori dell’NASPI;

– disoccupati oltre 50 anni di età.

Il numero massimo di contratti a tempo determinato che possono essere stipulati è pari al 25%, in media annua, riferita all’anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato.

Nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può essere stipulato un contratto a termine. Sono esenti dai limiti di cui sopra, i contratti a tempo determinato conclusi:

– nella fase di avvio di nuove attività, stabilito in un periodo di tempo fino a 6 mesi. Non sono compresi nella norma gli assunti a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri;

– per lo svolgimento delle attività stagionali;

– per sostituzione di lavoratori assenti (es. lavoratrici in aspettativa, permesso, congedo, ferie, etc.);

– con lavoratori di età superiore a 50 anni.

L’accordo definisce attività stagionali (oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963), cui non si applicano i limiti percentuali e temporali, le attività di derattizzazione e disinfestazione.

Il numero massimo di contratti a tempo determinato nonché di somministrazione che possono essere stipulati è pari, complessivamente, al 35%, in media annua, riferita all’anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un tetto massimo 15% per il contratto di somministrazione.

Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora sia uguale o superiore a 0,50.

Nel caso di costituzione di nuove imprese, per i primi 12 mesi, il limite si computa sul totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato al momento della stipula del nuovo contratto.

Nelle strutture che occupano fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato possono essere stipulati un massimo di 10 contratti; in quelle fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.

Le proporzioni di cui sopra sono da riferire al singolo appalto.

Malattia

In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto:

– è limitata ad un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto iniziale;

– non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto;

– non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, riferite alle stesse mansioni, effettuate nei 12 mesi successivi, a condizione che manifesti la sua volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione dal rapporto.

Il lavoratore stagionale per esercitare il diritto di precedenza deve esprimere per iscritto la sua volontà in tal senso entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.

Il diritto di precedenza troverà applicazione, per quanto possibile, nel cantiere dove ha prestato servizio.

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Lo Studio adeguerà i nuovi minimi già con questo mese. Maggiori informazioni vanno richieste ai consulenti dello studio.

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner) Maila Milocco (collaboratore esterno)

Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

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