Il 9 luglio 2021 è stato sottoscritto da tutte le sigle di settore il CCNL per i dipendenti delle aziende del settore “imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.
Il nuovo contratto decorre dal 9 luglio 2021 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2024.
Minimi tabellari
Per effetto del rinnovo dal 1 luglio 2021, e poi luglio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025, vengono adeguati i minimi di retribuzione come riportato nella tabella seguente:
Livelli | Importi mensili | ||||
Dal 1.7.2021 | Dal 1.7.2022 | Dal 1.7.2023 | Dal 1.7.2024 | Dal 1.7.2025 | |
Q | 1.411,23 | 1.451,60 | 1.512,15 | 1.552,52 | 1.572,70 |
7 | 1.289,36 | 1.326,24 | 1.381,56 | 1.418,44 | 1.436,88 |
6 | 1.116,15 | 1.148,08 | 1.195,97 | 1.227,90 | 1.243,86 |
5 | 898,06 | 923,74 | 962,28 | 987,96 | 1.000,81 |
4 | 821,08 | 844,57 | 879,80 | 903,28 | 915,03 |
4 Par. 125 | 801,85 | 824,79 | 859,19 | 882,13 | 893,60 |
3 | 756,94 | 778,59 | 811,07 | 832,72 | 843,55 |
2 Par. 115 | 737,71 | 758,81 | 790,46 | 811,56 | 822,11 |
2 | 699,21 | 719,21 | 749,21 | 769,21 | 779,21 |
1 | 641,48 | 659,83 | 687,35 | 705,70 | 714,87 |
Lavoro a termine
Assunzione: per assicurare l’affiancamento del lavoratore da sostituire, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato può avvenire con un anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’assenza nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori la cui assenza sia programmata (per i livelli 5, 6 e 7 l’affiancamento può essere portato fino a 6 mesi);
- sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale.
Durata: La durata dei rapporti a termine tra le stesse parti per effetto di successione di contatti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro è estesa a 36 mesi.
La durata massima di un successivo contratto a termine, stipulato in deroga assistita al limite massimo, è pari a 6 mesi.
La facoltà di assunzione, proroga o rinnovo che superi i 24 mesi non è applicabile qualora le imprese non abbiano trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti a termine scaduti nei 12 mesi precedenti.
In caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore, le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali previsti dalla legge sono le seguenti:
– per lo svolgimento delle attività stagionali;
– sostituzione di lavoratori assenti;
– assunzione di lavoratori in Cig presso altra azienda;
– assunzione di soggetti percettori dell’NASPI;
– disoccupati oltre 50 anni di età.
Il numero massimo di contratti a tempo determinato che possono essere stipulati è pari al 25%, in media annua, riferita all’anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato.
Nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può essere stipulato un contratto a termine. Sono esenti dai limiti di cui sopra, i contratti a tempo determinato conclusi:
– nella fase di avvio di nuove attività, stabilito in un periodo di tempo fino a 6 mesi. Non sono compresi nella norma gli assunti a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri;
– per lo svolgimento delle attività stagionali;
– per sostituzione di lavoratori assenti (es. lavoratrici in aspettativa, permesso, congedo, ferie, etc.);
– con lavoratori di età superiore a 50 anni.
L’accordo definisce attività stagionali (oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963), cui non si applicano i limiti percentuali e temporali, le attività di derattizzazione e disinfestazione.
Il numero massimo di contratti a tempo determinato nonché di somministrazione che possono essere stipulati è pari, complessivamente, al 35%, in media annua, riferita all’anno solare precedente, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un tetto massimo 15% per il contratto di somministrazione.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora sia uguale o superiore a 0,50.
Nel caso di costituzione di nuove imprese, per i primi 12 mesi, il limite si computa sul totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato al momento della stipula del nuovo contratto.
Nelle strutture che occupano fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato possono essere stipulati un massimo di 10 contratti; in quelle fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
Le proporzioni di cui sopra sono da riferire al singolo appalto.
Malattia
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto:
– è limitata ad un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto iniziale;
– non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto;
– non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 12 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, riferite alle stesse mansioni, effettuate nei 12 mesi successivi, a condizione che manifesti la sua volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione dal rapporto.
Il lavoratore stagionale per esercitare il diritto di precedenza deve esprimere per iscritto la sua volontà in tal senso entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
Il diritto di precedenza troverà applicazione, per quanto possibile, nel cantiere dove ha prestato servizio.
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Lo Studio adeguerà i nuovi minimi già con questo mese. Maggiori informazioni vanno richieste ai consulenti dello studio.
Erika Damiani (socio) | Massimo Iesu (socio) |
Cristiana Comelli (socio) | Martina Iesu (partner) |
Nicolas Frediani (partner) | Maila Milocco (collaboratore esterno) |
Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.