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“Rinnovo CCNL STUDI PROFESSIONALI”

Con l’ipotesi di accordo 16 febbraio 2024 Confprofessioni con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti degli studi e attività professionali. Il rinnovo non specifica le date di decorrenza e scadenza. Si riportano le novità maggiormente operative.

 

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del c.c.n.l. 16 febbraio 2024, a copertura del periodo dal 31 marzo 2018 alla sottoscrizione del c.c.n.l., è stabilita la corresponsione di un’una tantum pari a € 400 per ogni livello, così erogata:

– € 200 il 1° maggio 2024;

– € 200 il 1° maggio 2025.

L’ importo può essere corrisposto attraverso gli strumenti di welfare ed è omnicomprensivo di tutti

gli istituti diretti e indiretti e non utile ai fini del t.f.r.

L’ importo sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1°aprile 2018 – 1° marzo 2024 (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero) nonché per i lavoratori a tempo parziale sulla base dell’orario previsto nel contratto individuale.

 

Minimi tabellari

I nuovi importi della paga base conglobata sono i seguenti:

Dal 1.3.2024 Dal 1.10.2024 Dal 1.10.2025

Dal 1.12.2026

Q 2.281,51 2.345,02 2.408,53 2.436,76
1 2.018,99 2.075,19 2.131,39 2.156,38
2 1.758,66 1.807,61 1.856,56 1.878,26
3S 1.631,29 1.676,70 1.722,11 1.742,20
3 1.616,37 1.661,37 1.706,37 1.726,37
4S 1.567,44 1.611,07 1.654,70 1.674,10
4 1.511,28 1.553,35 1.595,42 1.614,12
5 1.406,48 1.445,63 1.484,78 1.502,19
ex 1 – assunto entro 30.6.04 2.061,34 2.117,54 2.173,74 2.198,73
ex 2 – assunto entro 30.6.04 1.861,19 1.910,14 1.959,09 1.980,79
ex 3S – assunto entro 30.6.04  

1.741,69

 

1.787,10

 

1.832,51

 

1.852,60

 

Ex festività

In sostituzione delle festività abolite spettano 32 ore di permessi retribuiti all’anno. In alternativa viene corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera (comprensiva di ogni elemento accessorio).

 

Maternità

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio verranno integrati in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile.

 

Congedo matrimoniale

Viene precisato che spetta anche in caso di unione civile.

 

Permessi

Viene precisato che i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 3 giorni lavorativi per natalità e 3 giorni lavorativi per lutti familiari (anche relativi ad affini).

 

Diritto allo studio

Viene precisato che le 40 ore annue di permessi per diritto allo studio sono aggiuntive ai giorni concessi per le sessioni di esami.

 

Assistenza integrativa

Dalla mensilità di marzo 2024, il contributo complessivo agli enti bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è elevato a € 29,00 per 12 mensilità, di cui € 2,00 a carico del lavoratore, da versare mediante mod.F24, con la causale ASSP. Il contributo è così suddiviso:

– € 20,00 a Cadiprof;

– € 9,00 a Ebipro (€ 7,00 a carico dello studio ed € 2,00 a carico lavoratore).

 

Per gli assunti part time la contribuzione è la stessa. Le stesse condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

Il contributo da versare alla Cassa – obbligatorio per espressa previsione contrattuale – costituisce parte integrante del trattamento economico in quanto sostitutivo dell’aumento contrattuale altrimenti maturato. Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi Cadiprof ed Ebipro è tenuto:

– a corrispondere al lavoratore un E.d.r. pari ad € 43,00, per 14 mensilità;

– a garantire comunque prestazioni e servizi previsti dal sistema della bilateralità.

 

La contribuzione alla bilateralità è destinata ad estendere le coperture sanitarie anche ai familiari

dei lavoratori iscritti.

Viene introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo per ogni anno di vigenza contrattuale da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano Cadiprof. In caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro deve rimborsare le spese sostenute. In caso di mancata fruizione il permesso non è indennizzabile.

 

Lavoro a termine

La durata massima del contratto è di 24 mesi.

Le causali contrattuali di applicazione del termine sono le seguenti:

  • incremento temporaneo dell’attività conseguente all’ottenimento di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
  • avvio di nuova attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Vengono introdotte le seguenti ulteriori ipotesi di non applicazione dei limiti di assumibilità:

  • assunzione di lavoratori sospesi con intervento della Cigs o di analoghi ammortizzatori sociali (Cigo oppure sospesi nell’ambito della disciplina sui fondi di solidarietà e x art. 26, D.Lgs. n.148/2015);
  • assunzione di lavoratori percettori della Naspi;
  • assunzione di lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell’assunzione a termine.

La durata massima del periodo di prova – in giorni di calendario – è pari nei contratti inferiori a 10 mesi a 60 giorni (Q e liv. 1), 40 giorni (livv. 2, 3S e 3), 30 giorni (livv. 4S e 4) e 20 giorni (liv. 5) mentre nei contratti inferiori a 6 mesi è ridotta alla metà dei periodi suddetti.

 

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani

Massimo Iesu

Cristiana Comelli

Martina Iesu

Valentina Bolis

 

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