Rinnovo CCNL servizi assistenziali – UNEBA

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RINNOVO CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA 

Gentile cliente, di seguito una disamina più approfondita sulle novità apportate dall’ ipotesi di accordo 20 dicembre 2024 con cui Uneba con FP Cgil, FP Cisl, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uil Fpl hanno rinnovato il c.c.n.l. per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2025.

Da fare subito – Minimi tabellari: 1° ottobre 2024

– Maternità: 1° gennaio 2025

– Assistenza integrativa: 1° gennaio 2025

– Classificazione del personale: 1° febbraio 2025

– Quattordicesima: 1° febbraio 2025

– Rol: 1° febbraio 2025

– Scatti di anzianità: 1° febbraio 2025

Da mettere in agenda – Minimi tabellari: 1° luglio 2025, 1° marzo 2026

– Assistenza integrativa: 1° gennaio 2026

Da annotare – Modifiche al lavoro a termine

Orario di lavoro: ore vestizione

 

Minimi tabellari

In relazione agli incrementi introdotti dall’accordo i nuovi importi mensili dei minimi retributivi conglobati, alle scadenze stabilite, sono i seguenti:

Livello Importi mensili
Dal 1.10.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026
Q 1.957,15 2.023,82 2.057,15
1 1.840,65 1.903,35 1.934,70
2 1.735,81 1.794,93 1.824,49
3S 1.607,64 1.662,40 1.689,78
3 1.549,40 1.602,17 1.628,56
4S 1.467,86 1.517,86 1.542,86
4 1.421,27 1.469,69 1.493,89
5S 1.397,99 1.445,61 1.469,42
5 1.363,01 1.409,44 1.432,66
6S 1.328,08 1.373,32 1.395,94
6 1.293,12 1.337,17 1.359,20
7 1.142,69

Accordi di gradualità

Gli Enti con oggettive e comprovabili condizioni economiche e finanziarie documentate, che hanno difficoltà ad applicare gli incrementi retributivi stabiliti dall’accordo 20 dicembre 2024, possono stipulare un accordo aziendale per la corresponsione delle quote di incremento attraverso un sistema di gradualità, fatta salva la corresponsione della prima tranche. Gli accordi non potranno sviluppare effetti oltre il 31 dicembre 2026.

Elemento di garanzia

Nelle regioni in cui siano stati sottoscritti accordi di 2° livello relativi all’elemento di garanzia, gli incrementi dei minimi retributivi si applicheranno avendo a riferimento la tabella B di cui all’art. 43 del c.c.n.l. 20 gennaio 2020.

Salario accessorio

L’importo del salario accessorio per funzioni di coordinamento viene elevato a € 50,00 mensili per 14 mensilità.

Maternità

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025, l’Ente integrerà il trattamento assistenziale a carico dell’Istituto previdenziale, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione. Il congedo di maternità è computato nell’anzianità di servizio nonché a tutti gli effetti contrattualmente previsti compresi quelli relativi alle ferie, permessi e tredicesima e quattordicesima mensilità.

Viene disciplinato il congedo parentale a ore e il congedo di paternità obbligatorio.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2026 il contributo a carico Ente è elevato ad € 8,00 mensili, per 14 mensilità (anche per i rapporti part time).

Dal 1° gennaio 2025 l’Ente che ometta al versamento della contribuzione è tenuta a erogare al lavoratore, per i mesi di mancata copertura, un E.d.r. pari a € 21,00 mensili (non riproporzionato in caso di part-time), per 14 mensilità, in aggiunta alla retribuzione di fatto ed all’erogazione delle prestazioni previste. L’E.d.r. non è assorbibile e ha incidenza sulla retribuzione diretta e indiretta.

Classificazione del personale

Dal 1° febbraio 2025 il personale inquadrato nel liv. 7 sarà inquadrato nel liv.6.

Vengono ridefinite alcune descrizioni di profili professionali e introdotti nuovi profili.

Trattamento economico progressivo

La disciplina sul trattamento economico progressivo prevista dall’art. 80 del c.c.n.l. viene abrogata e dal 1° febbraio 2025 i lavoratori hanno diritto al 100% della maturazione dei ratei di quattordicesima mensilità e dei ROL e, ai fini dell’attribuzione del primo scatto di anzianità, dal 1° febbraio 2025 farà fede la data di assunzione. Viene meno la norma transitoria che aveva sospeso, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2022, l’anzianità relativa alla maturazione degli scatti.

Lavoro a tempo determinato

Durata

La durata massima dei contratti a termine è di 24 mesi.

Ipotesi ammesse

Possono essere stipulati contratti a termine fino a 36 mesi nelle seguenti ipotesi:

– sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (ferie, congedi, aspettativa non retribuita, permessi straordinari, ragioni di carattere giuridico);

– incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

– necessità temporanee conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;

– progetti specifici (progetti a termine finanziati da fondi specifici o destinati a interventi particolari, fino al loro definitivo consolidamento);

– programmi di formazione e ricerca;

– incarichi temporanei legati a esigenze straordinarie (emergenze sanitarie o bisogni transitori dell’utenza o connessi ad attività afferenti al campo di applicazione del c.c.n.l.;

– punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

Condizioni di applicabilità

L’assumibilità a termine, o di proroga e/o rinnovo che superi i 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che non abbiano trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti a termine, eccedenti i 24 mesi, scaduti nell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre). Non si computano i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato con diritto alla conservazione del posto, i lavoratori stagionali, nonché i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto abbiano rifiutato il contratto a tempo indeterminato.

 

Orario di lavoro

Al personale con obbligo di divisa o indumenti di servizio sono garantiti 15 minuti per la vestizione/svestizione, considerati nell’orario normale e quindi compresi nel minimo conglobato.

Sono fatti salvi eventuali accordi di 2° livello già vigenti in materia.

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il Consulente di riferimento.

Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

 

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani

Massimo Iesu

Cristiana Comelli

Martina Iesu

Valentina Bolis

 

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