Rinnovo CCNL Enti culturali e ricreativi – Federculture
Il 28 dicembre 2022 Federculture, assieme a F.P. CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. Il c.c.n.l. ha durata triennale dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021.
Una tantum
Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione del contratto (28 dicembre 2022) un importo lordo forfetario di € 500,00 per la fascia II^, 2° livello, da riparametrare secondo la seguente tabella, a titolo di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2021.
I^ FASCIA | IMPORTO UNA TANTUM | II^ FASCIA | IMPORTO UNA TANTUM |
1° livello | 411,62 € | 1° livello | 480,41 € |
2° livello | 418,21 € | 2° livello | 500,00 € |
3° livello | 433,81 € | 3° livello | 514,08 € |
4° livello | 440,40 € | 4° livello | 533,05 € |
5° livello | 466,41 € | 5° livello | 547,34 € |
6° livello | 480,41 € | ||
7° livello | 490,20 € | ||
III^ FASCIA | IMPORTO UNA TANTUM | AREA QUADRI | IMPORTO UNA TANTUM |
1° livello | 533,05 € | 1° livello | 716,23 € |
2° livello | 561,62 € | 2° livello | 845,15 € |
3° livello | 586,15 € | ||
4° livello | 646,00 € | ||
5° livello | 678,52 € | ||
6° livello | 693,59 € |
L’importo sarà riparametrato per gli assunti a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2019 e per i rapporti a termine superiori a 2 mesi, in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2021. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero.
Per gli apprendisti gli importi saranno riproporzionati in base alle percentuali di retribuzione, per i rapporti part-time l’ammontare verrà invece riproporzionato in relazione all’orario convenuto.
L’una tantum non incide su alcun istituto retributivo, diretto o indiretto, disciplinato dal c.c.n.l. (es. straordinario, mensilità aggiuntive, t.f.r.).
Minimi tabellari e arretrati
A decorrere dal 1° dicembre 2021 gli importi mensili dei minimi tabellari saranno aumentati come da tabella.
Al personale in forza al 28 dicembre 2022 verrà erogato, entro il mese di aprile 2023, un importo complessivo a titolo di arretrati dovuti all’aumento dei minimi contrattuali per il periodo 1° dicembre 2021 – 31 dicembre 2022.
I^ FASCIA | RETRIBUZIONE BASE | II^ FASCIA | RETRIBUZIONE BASE |
1° livello | 1.446,38 € | 1° livello | 1.688,02 € |
2° livello | 1.469.56 € | 2° livello | 1.756,96 € |
3° livello | 1.524,34 € | 3° livello | 1.806,43 € |
4° livello | 1.547,52 € | 4° livello | 1.873,01 € |
5° livello | 1.638,87 € | 5° livello | 1.923,20 € |
6° livello | 1.688,02 € | ||
7° livello | 1.722,49 € | ||
III^ FASCIA | RETRIBUZIONE BASE | AREA QUADRI | RETRIBUZIONE BASE |
1° livello | 1.873,01 € | 1° livello | 2.516,63 € |
2° livello | 1.973,39 € | 2° livello | 2.969,77 € |
3° livello | 2.059,65 € | ||
4° livello | 2.270,01 € | ||
5° livello | 2.384,18 € | ||
6° livello | 2.437,15 € |
Fondo per la valorizzazione del personale
Dal 1° gennaio 2023 viene istituito un Fondo annuale destinato al finanziamento della valorizzazione del personale, finanziato da una somma di 10,00 euro al mese per 14 mensilità, per ogni lavoratore a tempo indeterminato.
Assistenza sanitaria integrativa
A far data dal 1° gennaio 2023 le Aziende sono tenute a destinare ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa una quota pari a 14,17 euro per ciascun lavoratore per 12 mensilità, per attivare un piano sanitario base, comprensivo delle prestazioni di cui all’allegato C del c.c.n.l.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto le aziende dovranno attivare le procedure per l’individuazione del fondo: dal 1° gennaio 2023 e fino a quando non sarà attiva la polizza sanitaria a favore dei lavoratori, gli importi accantonati saranno destinati a welfare aziendale.
Cessione delle ferie
Il rinnovo prevede, ai sensi delle leggi in vigore, la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito le ferie maturate ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, per consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti e/o di far fronte a gravi motivi personali e familiari individuati in sede di contrattazione aziendale, non fronteggiabili attraverso altri istituti contrattuali.
Apprendistato
Il numero di apprendisti occupati non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza. Nelle aziende con meno di 10 dipendenti gli apprendisti non potranno superare il numero di questi ultimi, e se il datore ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori specializzati o qualificati inferiore a 3, o non ne ha, può assumere fino a 3 apprendisti.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di tutti i livelli della fascia I^ e II^, e solo il 1° livello della fascia III^.
La durata dell’apprendistato varia a seconda del livello e della fascia di conseguimento, e comunque non superiore a 3 anni.
Lavoro a termine
La percentuale di contratti a termine stipulabili non può superare il 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nelle aziende fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare contratti a termine.
Escludendo le attività stagionali, è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 12 mesi per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione. Contratti di durata superiore, ma non superiori a 24 mesi, sono ammessi in presenza di una causale tra:
- Esigenze temporanee estranee all’ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- Esigenze legate ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi, e successivamente prorogato o rinnovato solo se giustificato dalla causale.
Lavoro agile
La prestazione lavorativa in modalità agile viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una posizione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal c.c.n.l. e dalla legge.
Le aziende devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo del congedo di maternità, e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992.
L’accordo di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto e può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, i riposi del lavoratore e regolare le misure tecniche per assicurare la disconnessione del lavoratore.
Se l’accordo è a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con preavviso non inferiore a 30 giorni, o 90 giorni in caso di lavoratori disabili.
Il lavoratore che svolge le prestazioni in modalità agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani (socio) | Massimo Iesu (socio) |
Cristiana Comelli (socio) | Martina Iesu (partner) |
Nicolas Frediani (partner) |