Riforma del lavoro sportivo: co.co.co. amministrativo-gestionali

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Riforma del lavoro sportivo: co.co.co. amministrativo-gestionali

L’articolo 25 della Riforma del Lavoro sportivo stabilisce che le mansioni amministrative e gestionali non rientrano nella definizione di lavoro sportivo: si applica quindi una disciplina specifica e diversa rispetto ai lavoratori sportivi.

Le mansioni amministrative e gestionali possono essere oggetto di COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) se svolte in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra le CO.CO.CO. amministrative-gestionali coloro che forniscono attività nell’ambito di una professione, per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.      

La disciplina relativa a queste figure si differenzia da quella prevista per i lavoratori sportivi all’interno del settore dilettantistico, infatti sono previsti differenti adempimenti e semplificazioni. (Per la disciplina riguardante i lavoratori sportivi rimandiamo alla precedente news: https://www.ergonstp.it/riforma-del-lavoro-sportivo-i-contratti-nel-settore-del-dilettantismo/ ).

Le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali non beneficiano delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi in merito alle comunicazioni al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Ricordiamo che queste comunicazioni al Registro delle attività sportive dilettantistiche, previste solo per i lavoratori sportivi, equivalgono a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego.

In termini di adempimenti, per le CO.CO.CO. amministrativo-gestionale vige l’obbligo di emissione del cedolino paga per qualsiasi compenso. Questo adempimento non è richiesto per i lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo se non quando i compensi annuali superino i 15.000 euro.

Le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali godono invece delle stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori sportivi nel settore dilettantistico.

SOGLIE ANNUALI DI ESENZIONE AI FINI PREVIDENZIALI E FISCALI
< 5.000 euro 5.000 – 15.000 euro > 15.000 euro
•NON ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI •SI ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI •SI ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI
•NO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI

 

•NO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI •SI BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI

NOTA BENE: per espressa previsione del Decreto per l’anno 2023:

  • Per l’imponibile ai fini fiscali si prendono in considerazione tutti i compensi ricevuti nell’anno, dal primo gennaio 2023 (01/01/2023);
  • Per l’imponibile ai fini previdenziali si prendono in considerazione i soli compensi erogati dal primo luglio 2023 (01/07/2023).

Trattamento previdenziale

GESTIONI PREVIDENZIALI DELLE CO.CO.CO.AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI OBBLIGO ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

 

ALIQUOTE
CO.CO.CO. SPORTIVE ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E NON ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA per i compensi dal mese di luglio e agosto 2023 33% +2,03% (DI CONTRIBUTI MINORI)
per i compensi da settembre 2023 in poi… 25% +2,03% (DI CONTRIBUTI MINORI)
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA 24%

A differenza del lavoratore sportivo nel settore dilettantistico, le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali all’atto del pagamento non sono tenute a rilasciare l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive.

È bene precisare che sino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata aliquota del 33%, 25% o del 24%), nel settore dilettantistico, è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (pari al 2,03%) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di euro 5.000.

Sempre per i soli lavoratori del settore dilettantistico l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene applicata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Trattamento assicurativo 

TRATTAMENTO ASSICURATIVO SETTORE DILETTANTISTICO
CO.CO.CO. Amministrativo-gestionali Obbligo iscrizione INAIL

Trattamento fiscale

trattamento fiscale
1/1/2023-1/7/2023 I compensi percepiti hanno natura di redditi diversi e la soglia di esenzione prevista è di 10.000
1/7/2023-31/12/2023 I compensi percepiti hanno natura di redditi di lavoro dipendente, assimilato ai redditi di lavoro dipendente o autonomo e la soglia di esenzione prevista è di 15.000
Ricordiamo che non viene aumentata l’area della non tassazione: l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il periodo d’imposta 2023 non può superare l’importo complessivo di 15.000

 

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu
Valentina Bolis

 

 

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