Riforma del lavoro sportivo: co.co.co. amministrativo-gestionali
L’articolo 25 della Riforma del Lavoro sportivo stabilisce che le mansioni amministrative e gestionali non rientrano nella definizione di lavoro sportivo: si applica quindi una disciplina specifica e diversa rispetto ai lavoratori sportivi.
Le mansioni amministrative e gestionali possono essere oggetto di COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) se svolte in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra le CO.CO.CO. amministrative-gestionali coloro che forniscono attività nell’ambito di una professione, per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
La disciplina relativa a queste figure si differenzia da quella prevista per i lavoratori sportivi all’interno del settore dilettantistico, infatti sono previsti differenti adempimenti e semplificazioni. (Per la disciplina riguardante i lavoratori sportivi rimandiamo alla precedente news: https://www.ergonstp.it/riforma-del-lavoro-sportivo-i-contratti-nel-settore-del-dilettantismo/ ).
Le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali non beneficiano delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi in merito alle comunicazioni al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Ricordiamo che queste comunicazioni al Registro delle attività sportive dilettantistiche, previste solo per i lavoratori sportivi, equivalgono a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego.
In termini di adempimenti, per le CO.CO.CO. amministrativo-gestionale vige l’obbligo di emissione del cedolino paga per qualsiasi compenso. Questo adempimento non è richiesto per i lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo se non quando i compensi annuali superino i 15.000 euro.
Le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali godono invece delle stesse soglie di esenzione previste per i lavoratori sportivi nel settore dilettantistico.
SOGLIE ANNUALI DI ESENZIONE AI FINI PREVIDENZIALI E FISCALI | ||
< 5.000 euro | 5.000 – 15.000 euro | > 15.000 euro |
•NON ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI | •SI ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI | •SI ASSOGGETTATO A CONTRIBUTI |
•NO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI
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•NO BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI | •SI BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI |
NOTA BENE: per espressa previsione del Decreto per l’anno 2023:
- Per l’imponibile ai fini fiscali si prendono in considerazione tutti i compensi ricevuti nell’anno, dal primo gennaio 2023 (01/01/2023);
- Per l’imponibile ai fini previdenziali si prendono in considerazione i soli compensi erogati dal primo luglio 2023 (01/07/2023).
Trattamento previdenziale
GESTIONI PREVIDENZIALI DELLE CO.CO.CO.AMMINISTRATIVO-GESTIONALI | |
CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI | OBBLIGO ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS |
ALIQUOTE | |||
CO.CO.CO. SPORTIVE | ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E NON ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA | per i compensi dal mese di luglio e agosto 2023 | 33% +2,03% (DI CONTRIBUTI MINORI) |
per i compensi da settembre 2023 in poi… | 25% +2,03% (DI CONTRIBUTI MINORI) | ||
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA | 24% |
A differenza del lavoratore sportivo nel settore dilettantistico, le CO.CO.CO. amministrativo-gestionali all’atto del pagamento non sono tenute a rilasciare l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive.
È bene precisare che sino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata aliquota del 33%, 25% o del 24%), nel settore dilettantistico, è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (pari al 2,03%) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di euro 5.000.
Sempre per i soli lavoratori del settore dilettantistico l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene applicata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Trattamento assicurativo
TRATTAMENTO ASSICURATIVO SETTORE DILETTANTISTICO | |
CO.CO.CO. Amministrativo-gestionali | Obbligo iscrizione INAIL |
Trattamento fiscale
trattamento fiscale | |
1/1/2023-1/7/2023 | I compensi percepiti hanno natura di redditi diversi e la soglia di esenzione prevista è di 10.000 |
1/7/2023-31/12/2023 | I compensi percepiti hanno natura di redditi di lavoro dipendente, assimilato ai redditi di lavoro dipendente o autonomo e la soglia di esenzione prevista è di 15.000 |
Ricordiamo che non viene aumentata l’area della non tassazione: l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il periodo d’imposta 2023 non può superare l’importo complessivo di 15.000 |
Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani | Massimo Iesu |
Cristiana Comelli | Martina Iesu |
Valentina Bolis |