La riforma del Codice impone registrazione del soggetto con disponibilità del veicolo. Non sono solo interessati solo gli intestatari, ma anche chi ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.
L’obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che ha la disponibilità del veicolo è stabilito dal comma 4-bis dell’articolo 94 del Codice della strada DLgs n.285/92. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con propria circolare n.15513/14 per chiarire le particolarità e fornire i modelli da utilizzare.
Le regole saranno operative solo il 3 novembre prossimo, quando saranno attive le procedure informatiche.
Da quel giorno scatteranno le sanzioni: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.