RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI NELLE AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVA CON PIÙ DI 15 LAVORATORI
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI IN CARICA FINO A NUOVA ELEZIONE
Nelle aziende con più di 15 lavoratori le modalità di elezione o designazione del RLS devono essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda.
Il RLS il cui mandato è scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
VISITE MEDICHE
L’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa pertanto dovrebbe avvenire in orario di lavoro; tuttavia qualora per giustificate esigenze lavorative il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore deve considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo.