Rapporto di lavoro e privacy: videosorveglianza, geolocalizzazione e dati biometrici

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Rapporto di lavoro e privacy: videosorveglianza, geolocalizzazione e dati biometrici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con un recente Provvedimento un datore di lavoro per il mancato rispetto delle procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa in materia di privacy.

L’azienda, sanzionata con ben 20.000 €, aveva installato un sistema di videosorveglianza, uno per la rilevazione delle impronte digitali e anche la geolocalizzazione della posizione dei dipendenti tramite applicativo installato sui cellulari degli stessi.

Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di geolocalizzazione erano attuati senza che i lavoratori avessero ricevuto la prevista informativa e fossero state avviate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori.

Per quanto riguarda poi l’utilizzo dei dati biometrici (di regola vietato) è stato effettuato in assenza di un’idonea base giuridica e sempre senza fornire l’informativa. Ricordiamo che tale trattamento è consentito esclusivamente qualora ricorra una delle condizioni indicate dall’art. 9, par. 2 del Regolamento e, con riguardo ai trattamenti effettuati in ambito lavorativo, solo quando il trattamento sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”. Tale elemento non ricorreva nel caso trattato, considerato che il trattamento dei dati biometrici era finalizzato all’attivazione e alla disattivazione di un sistema di allarme installato presso la sede della Società datrice di lavoro.

A conclusione dell’accertamento è emersa l’illiceità del trattamento dei dati effettuato dalla Società, in particolare dei dati biometrici, di quelli relativi alla posizione geografica, nonché più in generale dei dati dei dipendenti attraverso il sistema di videosorveglianza.

Dal caso in esame si evince che nel corso del rapporto di lavoro, violazioni alla disciplina del trattamento dei dati personali, sono punite con pesanti sanzioni previste della disciplina della privacy.

Raccomandiamo quindi di prestare la massima attenzione in caso di installazione di sistemi tecnologici, di varia natura (es. presenze, gestione accessi, uso di vetture aziendali) che utilizzano, trattano, registrano, conservano dati personali. In tutti i casi dubbi i nostri consulenti vanno contattati prima della messa in funzione del sistema al fine di non diventare automaticamente trasgressori della norma con le conseguenze del caso.

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