Si rammenta che a norma degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 1124/1965 e l’art. 10 del D.M. 12 dicembre 2000 i datori di lavoro tenuti ad assicurare i propri dipendenti dal rischio di infortunio e malattia professionale devono denunciare, contestualmente all’inizio dei lavori, con riferimento ad ogni singola sede di lavoro, presso qualsiasi unità territoriale dell’INAIL la natura dei lavori stessi e, in particolare, le eventuali lavorazioni che comportino il rischio di malattie professionali.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire all’Istituto tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione Inail.
L’art. 12, D.P.R. n. 1124/1965 dispone che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL, non oltre il trentesimo giorno dal loro verificarsi, le variazioni intervenute nella lavorazione che comportino modificazioni dell’estensione o della natura del rischio assicurato.
Su tale linea si evidenzia che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2016, n. 7429, ha previsto che, nel caso di un’impresa che svolge più lavorazioni, “ai fini della determinazione del premio di assicurazione Inail e della classificazione delle lavorazioni, è necessario accertare in concreto, tra le diverse lavorazioni svolte, quella che è la lavorazione principale e, in secondo luogo, se le altre lavorazioni sono in correlazione tecnica o anche funzionale. Sono lavorazioni funzionali quelle che consentono una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale. All’esito di tale indagine è possibile attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale”.
Pertanto si sollecitano tutti i datori di lavoro a voler contattare la scrivente, al fine di valutare la corretta rispondenza tra attività denunciata in sede di apertura, e sue variazioni, e l’attività svolta attualmente, e di procedere, se necessario, a comunicare tali variazioni all’Istituto.
A disposizione