La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di “flessibilità” per agevolare l’uscita di lavoratori prossimi alla pensione.
Lo strumento è attivabile da datori di lavoro “privati” e riguarda:
- lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno
- vicini al pensionamento di vecchiaia
- interessati a una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%.
- l’età pensionabile deve essere raggiunta entro il 31/12/2018 mentre i 20 anni di anzianità contributiva devono essere posseduti al momento della stipula dell’accordo. Restano esclusi i lavoratori che entro il 31/12/2018 maturano il diritto ad altre tipologie di pensione.
- nel triennio le età per la pensione di vecchiaia sono le seguenti:
- non possono accedere al beneficio i lavoratori che sono già occupati a part time.
- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti minimi di contribuzione (20 anni) per il diritto al pensionamento di vecchiaia
DONNE | UOMINI | ||
2016 | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | |
2017 | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | |
2018 | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | |
A fronte della stipula di un accordo per il passaggio a part time (con una percentuale non inferiore al 40% e non superiore al 60% del normale orario) il lavoratore riceverà in aggiunta alla normale retribuzione un elemento retributivo pari ai contributi pensionistici a carico azienda (ca. 25%) calcolati sulla parte della retribuzione non più percepita per effetto del passaggio a part time.
Tale elemento retributivo, corrisposto comunque dal datore di lavoro, è esente da contribuzione e imposte per cui viene percepito “netto”.
Il lavoratore avrà comunque diritto all’accredito dei contributi pensionistici sulla base della retribuzione “intera”, così la pensione non subirà danni.
Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato alla disponibilità finanziaria per cui agli interessati conviene agire con rapidità.
I benefici dell’operazione sono così riassumibili:
- il lavoratore, nonostante la riduzione dell’orario, percepirà un “netto” maggiore e non avrà decurtazioni sulla misura della pensione futura
- il datore di lavoro riduce il costo del lavoro – dal 30% al 50% – per la parte corrispondente al minor stipendio (e correlati ratei) e acquisisce la certezza sulla data di “uscita” del lavoratoreSegnaliamo che sia la DTL che l’INPS hanno termini molto rigidi per rispondere consentendo agli interessati di operare con ragionevole certezza.
- La procedura impone agli interessati di ottenere preventivamente la certificazione della posizione assicurativa dall’INPS, quindi si procede alla stipula dell’accordo di trasformazione (consigliabile optare per la Comm.ne Conciliazione presso l’Ordine dei Consulenti) e poi il datore di lavoro invia alla DTL specifica domanda. Infine viene presentata all’INPS istanza telematica per accedere ai benefici.
Invitiamo gli interessati a contattare, con sollecitudine, esclusivamente il consulente di riferimento.
Cordiali saluti