Nuovo Ravvedimento Operoso INPS

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Nuovo Ravvedimento Operoso INPS: Opportunità di Regolarizzazione con Sanzioni Ridotte

 

A partire dal 1° settembre 2024 è entrato in vigore un nuovo regime di ravvedimento operoso per i debiti contributivi verso l’INPS, come previsto dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 19/2024 e successivamente disciplinato dalla circolare INPS n. 90/2024. Questa innovazione permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione contributiva con sanzioni ridotte, incentivando l’adempimento spontaneo.

Le novità legate al regime sanzionatorio non hanno efficacia retroattiva, queste si applicano alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

 

I cambiamenti riguardano la misura delle sanzioni dovute in caso di omissione ed evasione, decretando una diversa disciplina a seconda della fattispecie e ai tempi di esecuzione.

 

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’omissione contributiva, secondo la legge n. 388/2000, ricorre quando la presentazione delle denunce e/o registrazioni obbligatorie sono presentate entro i termini, ma il pagamento non avviene o avviene in ritardo.

Per questa fattispecie l’INPS riconosce la possibilità di beneficiare di una riduzione della sanzione se Il pagamento avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza legale. In tal caso, quest’ultima corrisponderà al solo tasso ufficiale di riferimento (3,65% a partire dal 18 settembre 2024) senza maggiorazioni. Inoltre, l’entità della sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza di legge.

 

Il pagamento si intende “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi in date differenti, a condizione che venga rispettato il limite dei 120 giorni dalla scadenza legale.

 

Non sarà concessa alcuna agevolazione nel caso in cui il pagamento risulti incompleto o venga effettuato in modalità rateale.

 

Sanzioni civili per evasione contributiva

L’ipotesi di evasione contributiva, definita dalla legge n. 388/2000, si verifica in caso di mancato versamento dei contributi connesso a denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intento di occultare rapporti di lavoro o altre informazioni rilevanti per l’obbligo contributivo.

Le agevolazioni previste per questa fattispecie includono:

 

  • Se la denunciadella situazione debitoria avviene spontaneamente e prima di qualsiasi accertamento da parte degli enti, entro 12 mesi dalla scadenza, e se il versamento dei contributi avviene entro 30 giorni dalla data di denuncia, la sanzione sarà limitata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

 

  • Se il versamento avviene entro 90 giorni dalla data della denuncia, il cui termine di presentazione rimane di 12 mesi. Le sanzioni civili sono riconosciute nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

 

Anche in questo caso al regime sanzionatorio si applica il tetto massimo del 40% dell’importo dovuto, ma, diversamente dall’omissione contributiva, è possibile usufruire delle agevolazioni anche per i pagamenti rateali, purché la domanda di rateazione e il versamento della prima rata siano effettuati nei termini previsti (30 e 90 giorni).

 

Viene previsto, inoltre, che nei casi non agevolati di evasione la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti.

 

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu
Valentina Bolis

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