D.LGS. 151/2015: MODIFICHE AL COLLOCAMENTO MIRATO

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Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (GU n. 221 del 23/09/2015, SO n. 53) in vigore dal 24 settembre 2015 riporta alcune nuove disposizioni circa il collocamento mirato. Ecco uno schema riassuntivo:

Art. 1 Promozione di una rete integrata di servizi tra l’INAIL, i servizi sociali, sanitari e formativi e le organizzazioni sindacali per la valutazione delle disabilità al fine di promuovere il reinserimento lavorativo dei soggetti interessati Decreti attuativi entro 180 giorni a decorrere dal 24 settembre 2015
Art. 3

Modifica dell’obbligo di assunzione

Soppressa la finestra di tolleranza che consentiva ai datori di lavoro che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all’assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore. Dal 1° gennaio 2017
Art. 4

Computo quota di riserva

La possibilità di essere computati nella quota di riserva viene estesa ai lavoratori che, già prima della costituzione del rapporto di lavoro, hanno una accertata riduzione della capacità lavorativa pari al:

  • 60%
  • 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica anche se non assunti attraverso il collocamento obbligatorio.
Dal 24 settembre 2015
Art. 5

Esonero e relativo contributo

Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero a fronte del pagamento dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. Decreto attuativo che disciplina le modalità di versamento entro 60 giorni dal 24 settembre 2015
Art. 6

Modalità di assunzione

L’impresa ha la possibilità di procedere sempre e comunque con l’assunzione nominativa del lavoratore riservatario. Dal 24 settembre 2015
Art. 7

Comitato tecnico

Istituzione di un comitato tecnico per la valutazione delle capacità lavorative e la definizione degli strumenti di inserimento Dal 24 settembre 2015
Art. 8

Banca dati

Istituzione di una apposita banca dati che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro obbligati e ai lavoratori interessati alimentata da:

  • datori di lavoro, tenuti a trasmettere i prospetti obbligatori;
  • gli uffici competenti, chiamati a comunicare le informazioni riguardanti, esoneri, convenzioni e sospensioni;
  • l’INPS, che trasmette i dati relativi alla fruizione degli incentivi;
  • l’INAIL, che inserisce i dati relativi al reinserimenti dei soggetti con disabilità da lavoro.
Decreto attuativo entro 180 giorni dal 24 settembre 2015
Art. 10

Incentivi per il datore di lavoro

Sono previsti specifici incentivi, con conguaglio diretto in UNIEMENS, in favore dei datori di lavoro che procedono ad assumere soggetti riservatari:

  • per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento l’incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 35% della retribuzione lorda mensile;
  • per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento l’incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 70%
  • per le assunzioni dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica l’incentivo, della durata di 60 mesi, è pari al 70% della retribuzione lorda mensile. Per questi lavoratori sono incentivate anche le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
    La domanda di fruizione va inoltrata all’INPS in via preventiva: entro 5 giorni l’azienda richiedente riceverà conferma di disponibilità delle risorse e dovrà procedere all’assunzione entro i successivi 7 giorni.
Dal 1° gennaio 2016

Decreto attuativo per l’assegnazione delle risorse da rideterminare annualmente.

Art. 11

Rimborso spese adeguamento luogo di lavoro

E’ prevista l’erogazione di un contributo per il rimborso parziale delle spese sostenute per agevolare il telelavoro o adeguare il luogo di lavoro alle esigenze del lavoratore disabile. Dal 24 settembre 2015

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