Modalità pratiche comunicazione lavoro autonomo occasionale
L’11 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota contenente le modalità pratiche per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva per l’avvio dei lavoratori autonomi occasionali, inserito il 21 dicembre 2021 con il Decreto Fisco Lavoro.
La comunicazione obbligatoria dovrà essere effettuata dai committenti prima dell’inizio dell’attività lavorativa dei lavoratori autonomi occasionali e sarà indirizzata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, secondo il luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa. Questo obbligo riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori.
La comunicazione andrà effettuata per tutti i rapporti di lavoro avviati dopo il 21 dicembre 2021 (entrata in vigore dell’obbligo), anche se già scaduti, o per i rapporti avviati prima del 21 dicembre, se ancora in corso all’11 gennaio 2022.
Per tutti i rapporti di lavoro che inizieranno dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Per tutti i rapporti di lavoro già in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dopo il 21 dicembre 2021 e già terminati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Sarà possibile effettuare la comunicazione secondo le modalità già previste per i lavoratori intermittenti (sms, mail, app e sito), ma In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi, la comunicazione andrà effettuata tramite posta elettronica, inviandola all’indirizzo messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. Si tratta di indirizzi di posta elettronica ordinaria e non certificata (vedasi pdf allegato).
La comunicazione potrà essere inserita nel corpo della mail, senza allegato, e dovrà avere dei contenuti minimi, senza i quali la comunicazione andrà considerata come omessa:
- i dati del committente e del lavoratore autonomo occasionale;
- il luogo della prestazione;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso, qualora sia stabilito al momento dell’incarico;
- la data di inizio della prestazione e l’arco temporale entro il quale presumibilmente l’opera o il servizio potrà considerarsi compiuta (Es: 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuta nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.
A questo link è possibile trovare la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro contenente le modalità e l’indirizzo mail a cui mandare la comunicazione:
Per informazioni riguardo l’obbligo di comunicazione Vi invitiamo a contattare il Consulente del Lavoro di riferimento.
Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani (socio) | Massimo Iesu (socio) |
Cristiana Comelli (socio) | Martina Iesu (partner) |
Nicolas Frediani (partner) | Maila Milocco (collaboratore esterno) |