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Minimali e massimali contributivi 2023

L’INPS ha fornito gli importi per il 2023 dei minimali e massimali di retribuzione per i lavoratori subordinati, indicando anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

Il minimale giornaliero di retribuzione imponibile per il 2023 è pari a 53,95 euro. Il reddito del lavoratore da assoggettare a contribuzione, se inferiore, deve essere adeguato a tale limite, che è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (dal 1° gennaio 2023, è pari a € 567,94 mensili).

La retribuzione da utilizzare quale base di calcolo per i contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale o da accordi collettivi o contratti individuali, quando la retribuzione è superiore a quella prevista dal contratto collettivo.

Anche i datori di lavoro che non aderiscono alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva sono tenuti al rispetto dei trattamenti retributivi da questa stabilita.

Minimale per i rapporti di lavoro subordinato part-time

Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applica un apposito minimale contributivo orario di retribuzione, calcolato rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l’importo per il numero delle ore di lavoro normale settimanalmente previste per il tempo pieno:

Esempio: nelle ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è € 53,95 x 6/40 = € 8,09; quando invece l’orario normale è di 36 ore settimanali articolate su 5 giorni, il procedimento per il calcolo è € 53,95 x 5/36 = € 7,49.

Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%

È prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari all’1%, in favore di tutti i regimi pensionistici pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Per l’anno 2023 la prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in € 52.190,00, quindi a partire dal 1° gennaio 2023 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale limite retributivo che, rapportato a 12 mesi e arrotondato, è pari a € 4.349,00.

Massimale annuo della base contributiva

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo è pari, per l’anno 2023, a euro 113.520,00.

Importi che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente

Nella tabella sono riportati gli importi per l’anno 2023 degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Indennità Importo massimo esente
Indennità sostitutiva vitto e alloggio € 4,00
Buoni vitto e alloggio (elettronici) € 8,00
Indennità sostitutiva vitto e alloggio per addetti cantieri edili, strutture temporanee o unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione € 5,29
Fringe benefit (annuale) € 258,23
Indennità di trasferta intera Italia (giornaliera) € 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia (giornaliera) € 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia (giornaliera) € 15,49
Indennità di trasferta intera estero (giornaliera) € 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero (giornaliera) € 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero (giornaliera) € 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) € 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) € 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) € 2.065,83

I datori di lavoro che non abbiano potuto tener conto dei valori contributivi aggiornati per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2023, possono regolarizzare la posizione entro il 16 maggio 2023 senza oneri aggiuntivi.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner)

 

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