Minimali e massimali contributivi 2023
L’INPS ha fornito gli importi per il 2023 dei minimali e massimali di retribuzione per i lavoratori subordinati, indicando anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Il minimale giornaliero di retribuzione imponibile per il 2023 è pari a 53,95 euro. Il reddito del lavoratore da assoggettare a contribuzione, se inferiore, deve essere adeguato a tale limite, che è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (dal 1° gennaio 2023, è pari a € 567,94 mensili).
La retribuzione da utilizzare quale base di calcolo per i contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale o da accordi collettivi o contratti individuali, quando la retribuzione è superiore a quella prevista dal contratto collettivo.
Anche i datori di lavoro che non aderiscono alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva sono tenuti al rispetto dei trattamenti retributivi da questa stabilita.
Minimale per i rapporti di lavoro subordinato part-time
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applica un apposito minimale contributivo orario di retribuzione, calcolato rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l’importo per il numero delle ore di lavoro normale settimanalmente previste per il tempo pieno:
Esempio: nelle ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è € 53,95 x 6/40 = € 8,09; quando invece l’orario normale è di 36 ore settimanali articolate su 5 giorni, il procedimento per il calcolo è € 53,95 x 5/36 = € 7,49.
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
È prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari all’1%, in favore di tutti i regimi pensionistici pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Per l’anno 2023 la prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in € 52.190,00, quindi a partire dal 1° gennaio 2023 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale limite retributivo che, rapportato a 12 mesi e arrotondato, è pari a € 4.349,00.
Massimale annuo della base contributiva
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo è pari, per l’anno 2023, a euro 113.520,00.
Importi che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente
Nella tabella sono riportati gli importi per l’anno 2023 degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Indennità | Importo massimo esente |
Indennità sostitutiva vitto e alloggio | € 4,00 |
Buoni vitto e alloggio (elettronici) | € 8,00 |
Indennità sostitutiva vitto e alloggio per addetti cantieri edili, strutture temporanee o unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione | € 5,29 |
Fringe benefit (annuale) | € 258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia (giornaliera) | € 46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia (giornaliera) | € 30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia (giornaliera) | € 15,49 |
Indennità di trasferta intera estero (giornaliera) | € 77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero (giornaliera) | € 51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero (giornaliera) | € 25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) | € 1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) | € 4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | € 2.065,83 |
I datori di lavoro che non abbiano potuto tener conto dei valori contributivi aggiornati per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2023, possono regolarizzare la posizione entro il 16 maggio 2023 senza oneri aggiuntivi.
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