In seguito alle novità introdotto dalla legge di Bilancio 2022 in materia di ammortizzatori sociali, l’INPS (Circolare 76/2022, Messaggio 2637/2022) è intervenuto con istruzioni operative riguardanti CIGO, CIGS, FIS e fondi di solidarietà bilaterali, riepilogando la disciplina e fornendo i codici per la corretta esposizione nella denuncia UniEmens della contribuzione corrente e di quella arretrata.
A decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.
Per quanto riguarda i mesi da gennaio 2022 a giugno 2022, l’INPS sottolinea che tutti i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare la denuncia ed il versamento a recupero di quanto dovuto a titolo di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, FIS e fondi di solidarietà bilaterali, esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
Cassa integrazione ordinaria
La legge di Bilancio non ha modificato la contribuzione ordinaria per le imprese industriali, che pertanto rimane fissata da 1,70% a 4,70% a seconda del settore e limite dimensionale.
Cassa integrazione straordinaria
Per l’anno 2022 la contribuzione di finanziamento per le aziende interessate al nuovo contributo è pari allo 0,27% della contribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore.
Fondi di solidarietà bilaterale
L’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
I datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà.
A fare data dal 1° gennaio 2022, le aliquote della contribuzione ordinaria di finanziamento, determinate dai decreti istitutivi dei fondi, si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS I datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.
La contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all’anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è pari ad una percentuale variabile da 0,15% a 0,69%; solo per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 50 dipendenti la percentuale è dello 0,24% solo per l’anno 2022.
Si segnala infine che dal 1° luglio 2022 l’INPGI è confluito nell’INPS.
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