Legge di stabilità: Ulteriori aspetti messi in risalto da dottrinalavoro.it
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[title size=”2″]Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo[/title]
A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, da considerare per il calcolo della spesa incrementale, è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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[title size=”2″]Misure per l’incremento e il sostegno della natalità[/title]
Verrà erogato, in favore dei nuclei familiari, un assegno per ogni bambino nato o adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del valore di 900 euro. Il nucleo familiare, per usufruire dell’incentivo, deve essere in possesso di un valore dell’ISEE non superiore a 30.000 euro annui. Il soggetto erogatore sarà l’Inps.
Nel caso si tratti del 3° o ulteriore figlio, detto contributo sarà erogato fino al compimento del terzo anno d’età. Nel caso in cui sia già nato o adottato, l’erogazione dell’assegno avverrà per gli anni residui fino al compimento del terzo anno d’età.
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[title size=”2″]Irap[/title]
Viene prevista una riduzione dall’Irap per le imprese mediante l’abbattimento della componente lavoro, ma solo nel caso di lavoratori a tempo indeterminato. Di contro, si torna alla aliquota “piena” del 3,9%