L’Inail con circolare n. 48 del 2 novembre 2017 ha fornito importanti indicazioni in materia di lavoro agile o smart working.
Il lavoro agile o smart working è una diversa modalità di svolgimento del lavoro subordinato con caratteristiche specifiche quali la flessibilità dell’orario e il luogo della prestazione lavorativa. La prestazione del lavoro agile è in parte resa fuori dei locali aziendali, ed è quindi eseguita senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di lavoro agile, deve essere stipulato obbligatoriamente per iscritto e deve contenere le modalità di svolgimento della prestazione.
Retribuzione imponibile
La normativa prevede il principio della parità di trattamento per lavoratori “agili” operanti in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, con gli stessi lavoratori con le stesse mansioni in azienda.
Tutela assicurativa del lavoratore agile
Per quanto riguarda la tutela assicurativa, l’INAIL chiarisce che gli infortuni occorsi al lavoratore agile sono tutelati in ogni caso se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Gli infortuni in itinere avuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il suddetto percorso è affrontato per esigenze legate alla prestazione stessa o a ragioni di conciliazione vita-lavoro e comunque rispondente a criteri di ragionevolezza.
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore e l’RLS con cadenza almeno annuale, sui rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Deve inoltre fornire al lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a sua disposizione per il lavoro agile.
Il lavoratore agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Comunicazione obbligatoria dal 15 novembre
Non vi è obbligo di variazione e/o comunicazione se il lavoratore è già assicurato all’INAIL per specifiche attività, se queste poi vengono svolte in modalità di lavoro agile. Vi è comunque obbligo di comunicare lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. A tal fine dal 15 novembre 2017 sarà disponibile la procedura di invio telematico degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro sul lavoro agile.
La scrivente rimane a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e supporto nella gestione di eventuali rapporti di lavoro agile.