Il decreto legislativo n. 81/2015 interviene per la regolazione del lavoro accessorio al Capo VI, articoli da 48 a 50.
Per lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
I principali punti riguardano:
- Periodo di osservazione da verificare per il raggiungimento del limite di compensi da erogare tramite voucher. Ora il limite è calcolato su anno civile.
- Per datori di lavoro non imprenditori la soglia massima di utilizzo del voucher è di 7.000 euro.
- Per i committenti imprenditori o professionisti il sistema dei buoni è utilizzabile per un limite massimo di 2.000 euro.
- Le prestazioni di lavoro possono essere rese da qualsiasi soggetto, compresi gli inoccupati, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito. In quest’ultimo caso il limite generale è di 3.000 euro per anno civile.
- I committenti imprenditori e professionisti possono acquistare i buoni unicamente attraverso canale telematico. In questo ambito, salvo diverse disposizioni, il servizio svolto dai tabaccai deve essere inteso come servizio svolto in modalità telematica.
- I committenti privati possono utilizzare i canali d’acquisto già utilizzati in precedenza.
Tutte le somme qui riportate devono essere intese nette al prestatore.