Il 03 dicembre 2014 è stato approvato il c.d. Jobs Act, così come licenziato dal parlamento.
In attesa dei decreti attuativi, provvediamo a riportare alcune delle modifiche principali:
Contratto a tutele crescenti
Per le nuove assunzioni è previsto un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti in base all’anzianità di servizio. Esso comporta l’esclusione del reintegro del lavoratore nel posto di lavoro per i licenziamenti economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto al reintegro ai licenziamenti nulli e discriminatori, oltre che a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Co.co.pro
Progressivo superamento delle collaborazioni a progetto (ex d.lgs. 276/2003). Contratto a tutele crescenti, apprendistato e contratti a termine saranno le nuove forme prevalenti di lavoro.
Dimensionamento
Il provvedimento ammette la possibilità di una nuova disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale. È possibile, dunque, individuare limiti alla modifica dell’inquadramento. Il contratto collettivo, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria può individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dalla lettera della norma su citate.
Aspi
Destinato a diventare ammortizzatore sociale universale e ad estendersi anche alle categorie oggi non tutelate, quali i co.co.pro., fino al loro esaurimento.
Cig
L’accesso alla cig viene subordinato all’esaurimento dell’utilizzo di contratti di solidarietà. Si punta, altresì, alla riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie (ora all’1,9% della retribuzione) con la rimodulazione delle stesse tra i settori, in funzione dell’effettivo impiego. Si dispone, infine, l’eliminazione del ricorso alla medesima per i dipendenti nel caso in cui l’attività aziendale (o una sua parte) venga cessata definitivamente e non esistano concrete possibilità di proseguimento.
Indennità di maternità
La delega prevede l’introduzione dell’indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici e il diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all’assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A ciò si aggiunge la previsione di norme specifiche per favorire la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita familiare.
Politiche attive
Viene prevista un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome. L’Agenzia coordinerà le attività dei CPI (centri per l’impiego) e avrà competenza gestionale per l’erogazione dell’ASPI.
Verifica a distanza
Si apre all’uso delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro che oggi sono espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori, contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore.
Salario minimo
Introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nei settori che non sono regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
fonte: confprofessioni
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L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO. IL BOLLINO BLU PER LA TUA AZIENDA. CHIEDICI COME AVERLA
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