Con un messaggio del 17 aprile 2014 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014 (Jobs Act).
Contratto a tempo determinato
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001).
Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.
Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso.
In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell’arco di 6 dalla cessazione, l’Istituto ha dichiarato l’ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.
Apprendistato
L’Istituto chiarisce che l’abrogazione dell’istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:
il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore