INFORTUNIO IN ITINERE: UTILIZZO DELL’AUTO SOLO SE GIUSTIFICATO

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LCorteSupremaCassazionea Corte di Cassazione conferma le linee guida dell’Inail per la valutazione giuridica degli incidenti ai lavoratori durante il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per definire l’indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:

1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) la necessità dell’uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

La Cassazione, con la sentenza n.22154/14, ha stabilito la non indennizzabilità dell’infortunio che si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, quando il lavoratore si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione. Tramite rilievo dei luoghi mediante consulenza tecnica d’ufficio, inoltre, era stato accertato che la distanza tra la dimora e l’ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro e anche che tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze alle 7.05 ed alle 7.55, con percorrenze del tragitto in circa tre minuti. Nell’esaminare i fatti, inoltre, la Corte aveva anche considerato che, data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. L’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato, dunque, con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti. Il costo dell’incidente stradale può essere trasferito sulla collettività solo quando l’utilizzo del mezzo privato diventa una necessità stringente.

 

Fonte: Consulenti del Lavoro

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