L’Inail, con la circolare 62/2014, fornisce indicazioni in merito agli infortuni in itinere occorsi durante le deviazioni effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola.
L’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa solo subordinandolo alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso, tenendo conto per esempio:
- dell’età del figlio,
- della lunghezza della deviazione,
- del tempo della sosta,
- della mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio.
In conclusione, in ogni singolo caso, deve essere riscontrabile un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato per il raggiungimento del posto di lavoro e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Si specifica che le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato
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