Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha avanzato un’istanza di interpello riguardo “l’incremento occupazionale netto”, quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni/stabilizzazioni.
Il Ministero del Lavoro risponde che, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti:
- sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo. Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.
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L’ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO. INDISPENSABILE IN CASO DI APPALTI. CHIEDICI COME ATTIVARLA
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