“Il contratto a tempo parziale”

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Oggetto: Verifica contratti PT / recente giurisprudenza

Come noto ai Sigg. Clienti, il contratto a tempo parziale – nella sua atipicità rispetto al normale contratto a tempo pieno – impone di indicare nelle pattuizioni con il lavoratore la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (art. 5 D.Lgs. n. 81/2015). Tale prescrizione può essere derogata solo ove le parti introducano nel contratto di lavoro una clausola di tipo elastico/flessibile (art. 6 D.Lgs. n. 81/2015) che preveda:

  • la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro (ex clausola flessibile);
  • la possibilità di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente (ex clausola elastica)

In ragione di quanto sopra nei contratti individuali va pertanto esplicitato chiaramente, ad esempio, “La sua prestazione lavorativa sarà svolta a tempo parziale per n. … ore settimanali, distribuite su n. … giorni e, nello specifico, come di seguito indicato: Lunedì dalle … alle … martedì dalle … alle … etc. etc.”. Analogamente si procederà in casi di part time verticale per giorni, settimane o mesi.

Lo stesso discorso vale in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su turni dove andrà indicata in dettaglio l’articolazione degli stessi.

Resta ferma, anche per i part-time, la possibilità di svolgere lavoro supplementare e straordinario. Per “lavoro supplementare” si intendono le prestazioni lavorative effettuate oltre le ore concordate, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi per un contratto part-time e fino al limite dell’orario normale previsto dal CCNL di settore per un contratto a tempo pieno. Per lo svolgimento di tali prestazioni è prevista una maggiorazione, minima, del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Per “lavoro straordinario” si fa invece riferimento alla prestazione lavorativa che va oltre l’orario normale di lavoro (in base al CCNL) che eccede la parte di prestazioni considerabili lavoro supplementare.

Recenti sentenze (su tutte Cass. 1133/2024) hanno visto la condanna del datore di lavoro a pagare importanti somme ai dipendenti, a titolo di risarcimento danno come previsto dall’art. 10, c. 2, D.Lgs. 81/2015, per non aver indicato chiaramente nei contratti di assunzione la collocazione e distribuzione temporale della prestazione lavorativa.

Pertanto invitiamo i Clienti a fornirci sempre e già in sede di stipula dei contratti tutti i dettagli utili per la collocazione della prestazione lavorativa con l’avviso che non saranno predisposti contratti privi delle indicazioni necessarie.

Invitiamo i Clienti che avessero situazioni di possibile contrasto a contattare lo studio all’indirizzo e-mail collocamento@ergonstp.it per effettuare un check sulla corrispondenza tra quanto indicato nel contratto e quanto esposto nel LUL.

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani Massimo Iesu
Cristiana Comelli Martina Iesu
Valentina Bolis

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