Fringe benefits: limite dei 600 euro e tassazione
Con la tanto attesa Circolare (35/E del 4 u.s.) l’Agenzia delle Entrate – AdE – ha fornito le istruzioni riguardanti l’innalzamento per il 2022, del limite dei fringe benefits che i datori di lavoro possono riconoscere ai collaboratori.
Ricordiamo che ancora in estate il Decreto “Aiuti-bis” aveva previsto che: “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF nel limite complessivo di 600 €”.
In sintesi il legislatore, limitatamente al 2022, ha stabilito una deroga al disposto dell’articolo 51, c. 3, del TUIR innalzando il limite dei 258,23 € e prevedendo la fattispecie del rimborso anche per il pagamento delle utenze gravate dal caro-energia.
Beneficiari sono i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e tali fringe benefits possono anche essere corrisposti ad personam, ossia non servono accordi o regolamenti di qualsivoglia natura.
Ricordiamo che l’erogazione, se in denaro, per rientrare nel periodo d’imposta deve essere effettuata entro il 12 gennaio 2023. In caso di erogazione mediante voucher questi si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore.
L’altra novità è l’inclusione tra i fringe benefits delle somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Potranno rientrare, secondo l’AdE, anche quelle utenze che riguardano: “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”. La misura riguarda anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, per la quota a carico del singolo condomino, e quelle utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), per le quali è previsto nel contratto di locazione un addebito a carico del lavoratore (locatario), o dei suoi coniugi o familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la spesa.
Il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa. In alternativa può richiedere una dichiarazione sostitutiva, con la quale il lavoratore attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze, riportando gli elementi necessari per identificarle.
In ogni caso, per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio riguardo le stesse spese, è necessario che nella dichiarazione venga attestato che le fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro (es. coniugi che lavorano entrambi).
Ricordiamo che secondo la norma generale in caso di superamento del limite dei 600 € (anche se concessi per motivi diversi es. buono spesa + contributo bollette) l’intero ammontare dei benefits diventa reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
Per completezza ricordiamo che l’erogazione in esame è misura diversa ed autonoma dal c.d. “Bonus carburante” previsto dal D.L. 21/2022, che è riconoscibile ai soli lavoratori dipendenti con l’esclusione quindi dei “redditi assimilati” ossia i collaboratori.
Pertanto, nel 2022, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 € per buoni benzina e i 600 € per altri beni e servizi.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
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