L’INPS, fornisce chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà residuale (Legge 92/2012, art. 3, comma 19) .
L’Istituto ricorda che l’articolo 3 della Legge 92/2012 ha la finalità di assicurare ai dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Con il successivo Messaggio INPS n. 6897 dell’8/09/2014 modifica i termini di versamento del contributo ordinario residuale dei periodi pregressi e delinea il potenziale ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale e le esclusioni.
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[title size=”3″] Ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale [/title]
Il Decreto ministeriale n. 79141 del 7/02/2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale, non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel Fondo residuale.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le imprese individuate PER ESCLUSIONE – in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione – dalla applicabilità della normativa CIG/CIGS.
Deve trattarsi di settori in cui non hanno trovano realizzazione i Fondi di solidarietà “settoriali” (Legge 92/2012, art. 3) ovvero in cui non operano i già esistenti Fondi di solidarietà di settore adeguati alla Legge 92/2012 (es. settori credito e assicurazioni).
Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.
Al Messaggio INPS n. 6897 dell’8/09/2014, l’Istituto ha allegato una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo residuale. L’INPS evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche (CSC e C.A.) non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa (contributo CIG/CIGS non dovuto, media semestre precedente superiore a 15 dipendenti, mancanza del Fondo di comparto). L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.
L’INPS si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito, assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.
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[title size=”3″] Requisito dimensionale del datore di lavoro [/title]
Al Fondo di solidarietà residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione degli apprendisti, ,degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento.
I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali, mentre, per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si deve determinare in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre (per il primo mese di attività si deve fare riferimento alla forza occupazionale di detto mese).
Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione 2C che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.
Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’INPS, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.
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[title size=”3″] Prestazioni [/title]
Ai dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.
La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari alla contribuzione apprendisti, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.
L’INPS si riserva di fornire, con successiva Circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.
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[title size=”3″] Contributi[/title]
Le prestazioni del Fondo di solidarietà residuale sono finanziate dai seguenti contributi
- un contributo ordinario dello 0,50% dell’imponibile ai fini previdenziali (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
- un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro – che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. L’INPS si riserva di dare successive istruzioni sul contributo addizionale.
Le imprese che abbiano una media occupazionale maggiore di 15 dipendenti, sono tenute a versare il contributo ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ai suddetti contributi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
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[title size=”2″] Scadenze versamento contributi[/title]
16/11/2014 versamento contributo ottobre 2014
16/12/2014 versamento arretrati da gennaio a settembre 2014