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E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi  migratori ovvero d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2018.

Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’interno, con circolare congiunta 17 gennaio 2018, n. 167 e n. 169, specifica modalità e decorrenza di presentazione delle relative istanze per via telematica.

In sintesi, come oramai da alcuni anni, la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extra UE per l’anno 2018 prevede l’ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini non comunitari nel limite massimo di 30.850 unità e così suddivise:

a) una quota di 18000 unità per lavoro stagionale

b) una quota di 850 per cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato, non stagionale, e di lavoro autonomo, che sono state così ripartite

  • 500 ingressi sono riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione.
  • Una quota di 2.400 ingressi è riservata ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
    • imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che prevedano un investimento in Italia di almeno 500.000 euro e la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
    • liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
    • titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
    • artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
    • cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
  • Ulteriori 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, fino a terzo grado in linea retta di ascendenza residenti in:
    • Argentina
    • Uruguay
    • Venezuela
    • Brasile

potranno fare ingresso in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato non stagionale o autonomo.

Sarà possibile convertire:

a) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:

  • 750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 800 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

b) in permessi di soggiorno per lavoro autonomo:

  • 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (9.850 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo previste dal decreto in oggetto verranno ripartite dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Lo scrivente rimane ovviamente a disposizione per supportare la Clientela in ogni adempimento.

 

Con i più distinti saluti

CdL Marco Schisa

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