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Ergon Informaclienti ottobre 2021

Inviamo la sintesi delle novità del mese di OTTOBRE predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro

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CRISI D’IMPRESA: è stato stabilito il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e per l’applicazione delle procedure d’allerta. Ricordiamo che anche i consulenti del lavoro, inclusi alcuni nostri soci, sono tra i professionisti riconosciuti dalla normativa quali “esperti” che possono affiancare l’impresa interessata da situazioni di crisi.

IL DECRETO FISCALE: il DL 146 interviene anche in materia di lavoro e, in particolare, sulla sicurezza. Viene prevista, infatti, un inasprimento delle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa sulle misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero oltre a prevedere la sospensione delle attività. E’ stata poi rifinanziata l’indennità di malattia per quarantena da Covid-19, con un rimborso pari a 600 € per i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni Inps (con esclusione del lavoro domestico) per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia. E’ stata anche prevista una nuova proroga della CIG Covid (inclusi FIS e cassa in deroga) per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021.

DURC ONLINE: anche l’Inail adegua i propri portali e quindi i servizi online diventano fruibili, se non svolti da noi intermediari, solo con SPID, CIE e CNS.

ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE SVANTAGGIATE: autorizzato dalla U.E. l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate e per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. La misura prevede l’esonero contributivo del 100%, per un importo massimo di 6 mila euro annui, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, purché sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Si attendo le istruzioni per l’applicazione concreta dell’agevolazione.

ASSUNZIONI DISABILI, SANZIONI AUMENTATE: Dal 1 gennaio pv saranno aggiornate – in aumento – le sanzioni e gli importi del contributo esonerativo in materia di collocamento obbligatorio. In dettaglio il mancato invio telematico del prospetto informativo (obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti) sarà sanzionato con € 702,43 e ulteriori € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Il contributo esonerativo viene adeguato a 39,21 € per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

COMUNICAZIONE DISTACCO: dal 2 novembre è stata modificata la procedura telematica “Distacco transnazionale” per le comunicazioni relative ai lavoratori distaccati in Italia. Rammentiamo che anche la comunicazione di distacco ha carattere preventivo.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO: E’ stata parzialmente modificata la normativa (cfr.  c. 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016) che ora recita “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”. Si tratta di una garanzia per i dipendenti del subappaltatore che ove svolgano le attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto (non quindi quelle marginali o accessorie) hanno diritto a trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato. Qualora siano riscontrate condizioni inferiori – rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore – l’Ispettorato potrà adottare un provvedimento finalizzato a far adeguare il trattamento difforme. Secondo l’Ispettorato nazionale tali differenziali non danno origine alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.

Invitiamo i Clienti a prestare la dovuta attenzione alle nostre circolari in quanto, per la complessità normativa, le specifiche situazioni non sempre possono essere riassunte in poche pagine. 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio)  Massimo Iesu (socio) 
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner) 
Nicolas Frediani (partner)  Maila Milocco (collaboratore esterno)

 

Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

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