Ergon Informaclienti maggio 2022
Inviamo la sintesi delle novità dei mesi di MARZO e APRILE, predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro
Obbligo di mascherine e Green Pass nei luoghi di lavoro
Dal 1° maggio sono cambiate le regole riguardanti l’obbligo di indossare mascherine e di possesso del Green Pass, in quanto per diverse disposizioni era stato previsto il termine di applicazione del 30 aprile. In attesa della conversione in legge del D.L. 24/2022, il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza in cui sono elencati i luoghi nei quali l’obbligo di indossare le mascherine prosegue fino al 15 giugno, come mezzi di trasporto pubblici e strutture sanitarie.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico: nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, la mascherina non sarebbe quindi più obbligatoria, ma solo raccomandata.
I datori di lavoro, nonostante la fine dell’imposizione generale, potranno mantenere l’obbligo di mascherina nell’esercizio del potere organizzativo, al fine di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. I protocolli stipulati tra le parti sociali e i Ministeri della Salute, Lavoro e Attività produttive prevedono inoltre l’impiego della mascherina: bisognerà attenderne l’aggiornamento.
Dal 1° maggio, inoltre, non è più necessario mostrare il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro: vengono meno le disposizioni che prevedevano il divieto di ingresso in azienda e la sospensione senza retribuzione per i lavoratori che ne erano sprovvisti.
Si ricorda che fino al 15 giugno rimane in vigore, per gli over 50, l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19.
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali e maxisanzione per lavoro sommerso
La comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale potrà continuare ad essere effettuata via mail anche dopo il 30 aprile 2022, contrariamente a quanto era stato inizialmente previsto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dal 1° maggio tale comunicazione può quindi essere effettuata sia tramite mail che attraverso il portale telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.
Le caselle di posta elettroniche già in uso verranno mantenute attive, ma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la comunicazione via mail non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti, a differenza del portale telematico, e pertanto le eventuali verifiche riguardo la regolarità dell’adempimento saranno prioritariamente rivolte ai committenti che effettuano la comunicazione tramite posta elettronica.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre aggiornato il vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso.
Con particolare riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l’INL specifica che la sanzione si applica solo nel caso di prestazioni occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché siano riconducibili nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, obblighi fiscali o previdenziali idonei ad escludere la natura sommersa del lavoro. Ad esempio, riporta l’INL, si dovrà verificare il versamento della ritenuta d’acconto mediante modello F24 o la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all’accertamento ispettivo ed essere riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.
Esonero contributivo 0,8%
L’INPS ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali riconosciuto per il 2022 sui contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Requisito di base è che la retribuzione mensile ai fini previdenziali sia inferiore ai 2.692 euro: in caso di superamento di questo limite nel corso di un mese, il lavoratore non avrà diritto al beneficio per la mensilità considerata.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione vi invitiamo a leggere la precedente comunicazione dello Studio
https://www.ergonstp.it/sgravio-contributivo-inps-08-a-carico-del-dipendente/
Crisi Ucraina e causali Cassa Integrazione Ordinaria (DM Lavoro e politiche sociali n. 67, 31 marzo 2022)
In considerazione delle difficoltà economiche internazionali derivanti dalla crisi russo-ucraina, è stata modificata la disciplina delle causali che giustificano l’intervento della Cassa Integrazione guadagni ordinaria, intervenendo in particolare sui casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Per l’anno 2022, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina, integra la fattispecie di “crisi di mercato”.
La fattispecie della “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie alla produzione.
In questa ipotesi, la relazione tecnica dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità all’impresa.
Sanzioni per falsi tirocini
Sono operative le sanzioni per falsi tirocini e per il mancato riconoscimento dell’indennità prevista.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente: se è svolto in modo fraudolento, eludendo la disciplina vigente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
La mancata corresponsione dell’indennità comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, a seconda della gravità dell’illecito.
Per informazioni Vi invitiamo a contattare il Consulente del Lavoro di riferimento.
Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani (socio) | Massimo Iesu (socio) |
Cristiana Comelli (socio) | Martina Iesu (partner) |
Nicolas Frediani (partner) | Maila Milocco (collaboratore esterno) |