Inviamo la sintesi delle novità del mese di LUGLIO predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro
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IL DECRETO SOSTEGNI BIS È LEGGE – Con il provvedimento, in vigore dal 25 luglio, prende avvio con la nuova tranche di finanziamenti per i contributi a fondo perduto. Non cambiano i requisiti, ma viene ampliata la platea dei beneficiari, imprese e partite Iva con fatturato fino a 15 milioni di € nel 2019. Sono previste specifiche aliquote, 20% e 30% da applicare alla perdita media mensile di fatturato per stabilire l’indennizzo. Per le attività economiche chiuse per almeno quattro mesi dal 1 gennaio alla data di conversione del decreto, viene istituito un fondo di sostegno con una dotazione di 100 milioni. Altra novità riguarda i settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie e HORECA per i quali vengono erogati contributi a fondo perduto per un importo massimo di 60 milioni. Conferme per il rinvio delle cartelle fiscali e lo slittamento del versamento dell’IRAP. Per la parte “lavoro” viene introdotto, in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione e potenziato il contratto di espansione. Novità per i contratti di lavoro a tempo determinato dove si consente, fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti i 24 mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello. Il blocco licenziamenti rimane confermato fino al 31 ottobre per i settori tessile, moda e pelletteria, per gli altri il divieto resta nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali. Infine, previsto un nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari situazioni di crisi.
STATO DI EMERGENZA PROROGATO A FINE ANNO – con il nuovo decreto viene prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza. Il provvedimento ridefinisce i parametri di rischio e il passaggio di colore per le regioni, le modalità di impiego della certificazione verde “Green pass”, le misure per ospedali, attività pubbliche e d’intrattenimento. L’articolo 3 in particolare predispone le modalità di utilizzo del “Green pass” e lo rende obbligatorio a partire dal 6 agosto per tutta una serie di attività: servizi di ristorazione, musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere e sale scommesse, vale a dire in tutti quei luoghi in cui le attività e manifestazioni si svolgono al chiuso o laddove possano crearsi assembramenti. Per il Green Pass in ambito lavorativo bisogna attendere un altro provvedimento. Viene prorogato lo smart working per i lavoratori fragili e per i disabili fino al 31 ottobre.
SMART WORKING, COMUNICAZIONE SOLO TRAMITE APPLICATIVO – Il Ministero del Lavoro ha ribadito che la trasmissione della comunicazione di prestazioni di lavoro agile (smart working) nel settore privato deve avvenire esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico istituzionale. Non va quindi usata la PEC.
LICENZIAMENTI E CIG – con lo sblocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono riattivabili le procedure di conciliazione preventiva dove andrà usato il nuovo modulo per l’acquisizione delle informazioni utili all’istruttoria. In particolare gli Ispettorati dovranno verificare le dichiarazioni aziendali sulla fruizione della cassa integrazione (CIGO). Nei caso di incongruenza la procedura sarà archiviata e verrà valutato l’eventuale uso improprio degli ammortizzatori sociali.
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ASSOGGETTATE A TASSAZIONE IN ANNI PRECEDENTI – L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni che prevedono la restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite dai collaboratori, assoggettate a tassazione in anni precedenti, come possono essere casi di pagamenti maggiori rispetto al dovuto. Il decreto “Rilancio” per ridurre l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle somme ha stabilito che la restituzione possa avvenire “al netto”. Ai sostituti d’imposta, a cui gli importi sono resi senza le ritenute operate e versate, spetterà un credito d’imposta pari al 30% dell’ammontare, utilizzabile senza limite in compensazione. La modifica al TUIR è applicabile agli importi restituiti al soggetto erogatore dal 1° gennaio 2021, facendo salvi “i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero già definiti alla data dal 19 maggio 2020.
Invitiamo i Clienti a prestare la dovuta attenzione alle nostre circolari in quanto, per la complessità normativa, le specifiche situazioni non sempre possono essere riassunte in poche pagine.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani (socio) | Massimo Iesu (socio) |
Cristiana Comelli (socio) | Martina Iesu (partner) |
Nicolas Frediani (partner) | Maila Milocco (collaboratore esterno) |
Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.