Riprendiamo dopo le numerose news dedicate all’emergenza covid-19 l’invio di una sintesi delle novità in materia di lavoro predisposta sulla base dell’Informaclienti redatto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro
Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai Consulenti dello Studio.
*****
ULTERIORI MISURE URGENTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID-19 – Con il DL 52/2020 viene concessa ai datori di lavoro, che abbiano interamente fruito delle 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, la possibilità di servirsi di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane. Il decreto prevede anche una deroga alle disposizioni sui termini di presentazione delle domande disponendo che – solo quelle con causale “Covid-19” – devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
COVID-19: DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IMPOSTE E CONTRIBUTI – Il DPCM 27 giugno 2020 proroga, al prossimo 20 luglio con la possibilità di allungare ulteriormente i termini dal 21 luglio al 20 agosto pagando una maggiorazione dello 0,40%, il versamento dei contributi e imposte sospesi che dovevano essere pagati dal 30 giugno.
EMERGENZA COVID-19 – Il DPCM dell’11 giugno 2020 indica le nuove misure che le attività industriali e commerciali sono tenute ad applicare per rispettare i contenuti del “Protocollo” firmato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. La norma contiene anche le misure per i cantieri, per il settore del trasporto e della logistica. Il Decreto conferma le raccomandazioni a professionisti e imprese relativamente al massimo utilizzo del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione. E’ invece nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure contenute nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’Inail. In materia di spostamenti da e per l’estero, è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.
DOMANDE CIG CON ANTICIPO 40% – Con specifica circolare l’INPS ha chiarito che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020. Con riferimento alla domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%, la presentazione delle domande di Cigo, Cigd e assegno ordinario, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Stante la specificità del tema si invitano le aziende interessate a richiedere specifico appuntamento ai consulenti.
QUARANTENA DA COVID – L’Inps ha pubblicato le istruzioni per il riconoscimento della malattia durante il periodo di sorveglianza attiva per Coronavirus dei dipendenti del settore privato. Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica redatto sin dal primo giorno di malattia. Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps.
CASSA INTEGRAZIONE / PRIME INDICAZIONI PER LE NUOVE DOMANDE – L’Inps ha fornito le prime indicazioni operative per la presentazione delle nuove domande. Novità per la domanda di proroga della cassa integrazione in deroga. Le nuove cinque settimane non devono essere più richieste alle Regioni, ma direttamente all’Inps che provvede alla relativa autorizzazione e al pagamento. Nessuna modifica per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’Istituto interviene anche sulle date di scadenza delle domande, che devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione. In tal caso diventa obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: – codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; – IBAN dei lavoratori interessati; – ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. Pertanto i Clienti interessati a tale opzioni devono inviare, oltre al calendario preciso, tutti gli altri dati imposti dall’INPS.
BONUS BABY SITTER E CENTRI ESTIVI: ULTERIORI PRECISAZIONI – Chi ha già usufruito dei 15 giorni di congedo parentale straordinario (cfr. decreto Cura Italia) potrà richiedere il bonus centri estivi o i voucher per i servizi di baby-sitting per un importo pari a 600 euro o 1.000 euro. È confermato il principio di alternatività tra le diverse misure perché chi invece ha già richiesto gli altri 15 giorni di congedo straordinario non può richiedere né il voucher baby sitter né il bonus centri estivi. Inoltre, non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti, così come non si può richiedere la conversione in congedo Covid dei permessi parentali già usati.
AL VIA LE DOMANDE PER I NUOVI BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING – L’Inps precisa che è possibile presentare la domanda per i nuovi bonus per i servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. Per poter accedere alla prestazione: – entrambi i genitori devono lavorare e non devono essere percettori di prestazioni Covid-19 (es. Cassa integrazione); – coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro; coloro che hanno già fruito del bonus per i servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, in questo caso verrà erogata una integrazione per i restanti 600 euro. Le relative domande sono da effettuare utilizzando: l’applicazione online disponibile sul portale istituzionale Inps o tramite i patronati. L’Inps ricorda, inoltre, che la prestazione è incompatibile con il congedo parentale straordinario e non può essere fruita per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO ANCHE PER INIDONEITÀ SOPRAVVENUTA ALLA MANSIONE – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che l’ipotesi di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, la fattispecie in esame diventa così assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e quindi rientra tra quelle interessate dalla sospensione vigente quantomeno fino al 17 agosto 2020.
CHIARIMENTI SUL DECRETO RILANCIO – L’Ispettorato Nazionale Lavoro ha chiarito che il divieto di licenziamento in essere non opera, nei passaggi di appalto, nelle ipotesi in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto. Il divieto permane, invece, in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale. In ordine poi alla possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni al contratto a termine qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere al 23 febbraio, l’Ispettorato ha precisato che ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” deve ricorrere la seguente doppia condizione: – il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio 2020); – il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
DURC ONLINE / CHIARIMENTI – La proroga di validità dei Durc riguarda esclusivamente i documenti unici di regolarità contributiva aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che hanno conservato la propria validità fino al 15 giugno 2020. Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute dal 16 aprile 2020, si applicano i criteri generalmente previsti per la validità del Durc. Per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, i Durc con validità prorogata non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva.
REGIME FISCALE DEI PREMI DI RISULTATO / CHIARIMENTI – Come noto tali premi, se rientranti nel disposto della Legge di Stabilità 2016, beneficiano di una tassazione agevolata del 10 per cento. L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che nel caso in cui il contratto integrativo preveda che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale sia effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, in quanto l’andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare la tassazione agevolata qualora sia conseguito il risultato incrementale. La data di sottoscrizione dell’accordo aziendale o territoriale non rileva quindi ai fini dell’agevolazione che sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto. Il regime fiscale di favore può applicarsi sempre ché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale) avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Ricordiamo che sono operativi i servizi di consulenza previdenziale e assistenziale fruibili tramite il “patronato cdl” che possono essere richiesti dagli interessati a titolo personale. L’elenco dei servizi disponibili è visibile sul sito dello studio: www.ergonstp.it mentre la mail di riferimento è: patronato@ergonstp.it
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
- Erika Damiani (socio)
- Massimo Iesu (socio)
- Cristiana Comelli (socio)
- Martina Iesu (partner)
- Maila Milocco (collaboratore esterno)