Ergon Informaclienti gennaio 2022

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Ergon Informaclienti gennaio 2022

Le pubblicazioni della legge di Bilancio e del decreto Fisco Lavoro modificano numerose prassi consolidate introducendo diverse novità per gli aspetti di nostra competenza. Tra questi evidenziamo:

  • Obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali

Viene inserito l’obbligo di comunicazione preventiva al Servizio Collocamento anche nei casi di utilizzo di lavoratori autonomi occasionali.

Considerata la portanza della novità, i dettagli sulle tempistiche, modalità e sanzioni verranno trattati con un’apposita circolare dedicata che sarà pubblicata a breve sul sito.

  • Tutela della genitorialità

Il legislatore, in via sperimentale per il 2022, prevede un esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico delle madri lavoratrici dipendenti del settore privato.

Lo sgravio contributivo decorre dal rientro della lavoratrice sul posto di lavoro al termine del congedo obbligatorio di maternità e ha una durata di 12 mesi; nulla è previsto invece a favore della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Infine viene resa strutturale la misura introdotta nel 2021 relativa alla durata del congedo obbligatorio e facoltativo del padre rispettivamente di dieci giorni e di un giorno. Si rammenta che i suddetti benefici sono richiedibili dal soggetto interessato entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

  • Nuovi scaglioni IRPEF e detrazioni da lavoro dipendente e per redditi assimilati

La Legge di bilancio 2022 rivede gli scaglioni Irpef ridefinendone le aliquote.

Gli scaglioni vengono ridotti da 5 a 4 e viene eliminata l’aliquota del 41% con il relativo scaglione. La seconda aliquota passa dal 27% al 25%, la terza dal 38% al 35%, ricomprendendo i redditi fino a 50.000 euro, mentre per i redditi sopra i 50.000 euro è prevista un’aliquota del 43%.

Le aliquote e gli scaglioni così modificati sono:

1 – Reddito da 0 a 15.000: 23%

2 – Reddito da 15.001 a 28.000: 25%

3 – Reddito da 28.001 a 50.000: 35%

4 – Reddito da 50.001: 43%

Le modifiche interessano anche le detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, aumentandone l’importo e ampliando le fasce di reddito per le quali queste spettano.

  • Trattamento integrativo DL 3/2020

A partire dal 2022 il legislatore ha rivisto anche l’erogazione del trattamento integrativo (ex bonus Renzi); continua ad essere integralmente riconosciuto a favore dei titolari di redditi non superiori a 15.000 euro, mentre viene cancellata l’ulteriore detrazione prevista a favore dei possessori di redditi compresi tra i 28.000 e 40.000 euro annui.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto anche ai lavoratori con redditi compresi tra i 15.000 e i 28.0000 euro a condizione che l’imposta lorda sia superiore alla somma delle detrazioni:

  1. a) per carichi di famiglia;
  2. b) lavoro dipendente;
  3. c) interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre;
  4. d) spese sanitarie
  5. e) edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda. Si consiglia pertanto di presentare la dichiarazione dei redditi per poter eventualmente beneficiare del Bonus Irpef, anche contattando il nostro servizio CAF.

  • Esonero contributivo di 0,8%

Con la legge di bilancio 2022 ed in via eccezionale solo per l’anno in corso il legislatore riconosce, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore (nulla è previsto anche in questo caso a favore della contribuzione a carico dei datori di lavoro). La condizione prevista per goderne è il possesso di redditi, parametrati su 13 mensilità, non superiori a 2692 euro mensili, maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

  • Assegno unico e universale per i figli a carico

 Richiamando ed integrando la circolare in merito pubblicata sul nostro sito lunedì 3 gennaio 2022, comunichiamo che lo studio è disponibile sia all’elaborazione dell’indicatore “ISEE” che alla predisposizione delle domande per l’assegno unico e universale; a tal proposito vi invitiamo a contattare l’email patronato@ergonstp.it ovvero lo studio per valutare eventuali convenzioni.

Le novità fin qui elencate, cui si unisce l’eliminazione dal 1° marzo dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni per figli a carico minori di 21 anni – vedasi circolare a parte per maggiori dettagli – potrebbero comportare differenze più o meno significative sugli importi netti da erogare ad alcuni dipendenti, specie nei casi in cui siano stati definiti dei c.d. “netti garantiti”. Consigliamo in questi casi di contattare, entro il 15 febbraio p.v., il Consulente di riferimento restando inteso che in difetto lo Studio applicherà le nuove normative curando esclusivamente di non aumentare i costi a carico del datore di lavoro.

 

Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio)  Massimo Iesu (socio) 
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner) 
Nicolas Frediani (partner)  Maila Milocco (collaboratore esterno)

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