DURC di congruità in vigore dal 1° novembre 2021 – edilizia
Lo scopo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di congruità è di combattere il fenomeno del lavoro in nero in edilizia. Le disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia è effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. Sono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.
La verifica di congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, o da lavoratori autonomi.
I criteri di congruità si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a 70.000 euro.
La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 .
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all’impresa le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza dei costi del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
In caso contrario, l’impresa viene iscritta nella banca dati delle imprese irregolari.
Sarà possibile giustificare uno scostamento pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza e la non congruità potrà essere evitata mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Informazioni presso i cdl di riferimento