DL Green Pass sui luoghi di lavoro in ambito privato

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Con il Decreto Legge 127/2021 viene istituito – risolvendo numerose tematiche affrontate nelle ultime settimane – l’obbligo di avere il “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che non muta le norme già in vigore per ambienti specifici (sanità, servizi assistenziali, scuola, etc.) estende in via generalizzata a tutti lavoratori privati e pubblici (successivamente torneremo in argomento) l’obbligo di avere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

La certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (attenzione quindi al personale straniero vaccinato nel proprio paese);
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; il costo dei tamponi non è a carico delle aziende;
  • avvenuta guarigione dopo la prima dose del vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Nel termine lavoratori vanno intesi tutti coloro che per motivi lavorativi accedono a un luogo di lavoro per cui – in via prudenziale come avviene anche in materia di sicurezza – vanno ricompresi oltre ai dipendenti e ai lavoratori in somministrazione, anche collaboratori, tirocinanti, volontari e partite IVA e il personale che opera in regime di appalto, subappalto e distacco.

I dipendenti privi di green pass, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. La sospensione non ha valenza disciplinare, ma ovviamente impatta anche sulle forme differite della retribuzione (TFR, ratei, etc).

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti è ammessa l’assunzione a termine, con tale causale, di lavoratori in sostituzione dei sospesi.

Il provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Precisiamo che non esiste – nella normativa – alcun diritto allo smart working (salvi i lavoratori fragili in presenza di precise condizioni) pertanto dove questa modalità operativa non può essere adottata la sospensione ha pieno titolo.

Il datore di lavoro è obbligato a effettuare i controlli in quanto sono previste sanzioni amministrative da 400 a 3000 € per coloro che:

  • non adottino le modalità operative per le verifiche
  • non effettuino i controlli
  • consentano l’accesso ai locali di lavoro a soggetti privi del green pass

Per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro privo di green pass, oltre alle conseguenze disciplinari, è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1500 €.

Le aziende, entro il 15 ottobre pv., devono definire le modalità operative per le verifiche e individuare con atto formale (cui suggeriamo di dare data certa) i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni alle norme in materia di green pass.

Stante le tematiche non risolte in materia di privacy sul trattamenti dei dati in materia in green pass, invitiamo i datori di lavoro a prestare attenzione alle nomine e alla formazione del personale incaricato delle verifiche e ad adeguare le procedure in materia.

Lo Studio è a disposizione per coadiuvare le aziende nella stesura delle procedure e altri adempimenti necessari.

Per la particolarità dell’argomento e la specificità delle singole realtà operative è opportuno che dubbi e chiarimenti vengano richiesti e trattati possibilmente su appuntamento scrivendo a sicurezza@ergonstp.it; in caso di chiarimenti di competenza di un consulente del lavoro si prega di scrivere a segreteria.consulenti@ergonstp.it

Cordiali saluti

 

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio)  Massimo Iesu (socio) 
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner) 
Nicolas Frediani (partner)  Maila Milocco (collaboratore esterno)

 Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

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