Disabilità: novità in materia di permessi e congedi straordinari
Il decreto legislativo 105/2022, cd. “Conciliazione vita-lavoro” ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi per assistere persone con disabilità (Legge 104/2022) e di congedo straordinario (d.lgs. 151/2001), entrate in vigore lo scorso 13 agosto. L’INPS ha fornito, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle nuove tutele.
Permessi per assistere persone con disabilità (Legge 104/1992)
I permessi previsti dalla legge 104 consistono nella possibilità, per i lavoratori dipendenti, di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (come da art. 3, comma 3, L. 104/1992), non ricoverata a tempo pieno.
Il lavoratore deve essere coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parente o affine fino al secondo grado della persona assistita.
La principale novità prevista dal decreto consiste nell’eliminazione di fatto del principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nella disciplina precedente al 13 agosto, un solo lavoratore dipendente – con esclusione dei genitori – poteva fruire dei permessi per assistere la stessa persona con disabilità.
Nella nuova disciplina, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, il diritto al permesso retribuito per assistere la stessa persona con disabilità può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono usufruirne su richiesta in alternativa tra loro.
Permessi alternativi al prolungamento del congedo parentale
Il Decreto “Conciliazione vita lavoro” ha inoltre previsto che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, possano richiedere ai rispettivi di datore di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (art. 33, d.lgs. 151/2001), di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, per assistere un minore con disabilità in situazione di gravità accertata.
Congedo straordinario
I lavoratori dipendenti possono richiedere un congedo straordinario per assistere un familiare disabile in situazione di gravità (come da art. 3, comma 3, legge 104/1992), per un periodo continuativo o frazionato, non superiore ai due anni.
Il decreto “Conciliazione vita-lavoro” introduce due importanti novità, inserendo tra i soggetti prioritariamente beneficiari della misura anche i conviventi di fatto (ai sensi dalla legge 76/2016, art. 1, comma 36), e prevedendo che il congedo in esame spetti anche nei casi in cui la convivenza si sia instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
I soggetti che possono beneficiare della misura sono elencati dal decreto in ordine di priorità, con scorrimento ai soggetti successivi solo in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti:
- Possono richiedere il congedo straordinario innanzitutto il coniuge o la parte dell’unione civile conviventi o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del soggetto con disabilità;
- Uno dei figli conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità,
- Uno dei fratelli o sorelle conviventi;
- Infine, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
Domanda di permessi e congedo
Per la fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare alla domanda un’autodichiarazione da cui risulti la convivenza di fatto con il soggetto con disabilità da assistere.
In caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo, e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Misure antidiscriminatorie
Viene fatto divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che richiedono o usufruiscono dei congedi e dei permessi o di altri benefici concessi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro a cui viene prestata assistenza e cura.
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