La risposta all’interpello rivolto al Ministero del Lavoro riguardo le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre circa la possibilità di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.
Il Ministero evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non
sono tenuti al preavviso”. La disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
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