Con il D.L. n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:
- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti
In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
- dell’attività
Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del D.L. n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- all’IVA.
La sospensione dei suddetti versamenti:
- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
L’art. 18 co. 5 del DL n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dal 1.4.2019
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
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Ai sensi del precedente Decreto “Cura Italia” (D.L.18) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 che non svolgono l’attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:
- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 3.2020.
Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.
Ai sensi dell’art. 18 co. 3 e 4 del D.L. n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- all’IVA.
La sospensione dei suddetti versamenti:
- nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
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L’art. 18 co. 5 del DL n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dal 1.4.2019.
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
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Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc. – vedasi elenco attività nelle Risoluzioni allegate), resta ferma la sospensione, già prevista dal precedente Decreto “Cura Italia”:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione
Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:
- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:
- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di
I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 18 co. 5 del DL n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione
Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
AdE circo 9/e 13/04/2020:
Tipologia di soggetti
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Condizioni
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Oggetto della sospensione
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Ripresa della riscossione
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Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente
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Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019
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Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
− ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; − imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
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Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente
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Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019
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Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
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Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019
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Non previste
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Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:
− ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; − imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
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Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa
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Non previste
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Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.
Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
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Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
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Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) | Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020
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Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
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Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.) | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Per casi specifici qui non presentati e in considerazione del complesso quadro normativo e delle specificità di ogni datore di lavoro invitiamo gli interessati a contattare esclusivamente i professionisti, preferibilmente per mail, ovvero scrivere a segreteria.consulenti@ergonstp.it
Nota predisposta da Ergon Stp Consulenti del Lavoro Trieste Udine Milano
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- Erika Damiani (socio) – erika.damiani@ergonstp.it – 3334239117
- Massimo Iesu (socio) – massimo.iesu@ergonstp.it – 3358005357
- Cristiana Comelli (socio) – cristiana.comelli@ergonstp.it – 3496112767
- Martina Iesu (partner) – martina.iesu@ergonstp.it – 3287641487
- Nicolas Frediani (collaboratore) – nicolas.frediani@ergonstp.it
- Maila Milocco (collaboratore) – maila.milocco@ergonstp.it
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