Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021: le modifiche al Testo Unico di sicurezza sul lavoro
Il 21 ottobre scorso è stato pubblicato in GU il noto decreto fiscale in cui sono state inserite, al capo III, anche alcune disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si sono tradotte in relative modifiche al decreto legislativo 81/08. Il nuovo provvedimento interviene con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Si evidenzia in particolare:
- Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% (rispetto al precedente 20%) ai fini della sospensione dell’attività d’impresa.
- Vengono meglio definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione (art. 14 Testo Unico).
- Sono estese le competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 13 Testo Unico).
Per comprendere la portata del nuovo D.L. si riportano alcune delle fattispecie per cui è prevista la sospensione e il pagamento di somme aggiuntive: mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per un sopralluogo di verifica di rispondenza alla normativa vigente al fine di non incorrere in quanto sopra indicato e per approfondimenti contattare il nostro ufficio sicurezza alla mail sicurezza@ergonstp.it