Ergon Stp > News > Consulenza del lavoro > CU 2015: TRASMISSIONE TELEMATICA

modello-cu-2015Il 15 gennaio 2015 è stata approvata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la modulistica per l’invio del nuovo modello CU 2015.

Rispetto agli adempimenti precedenti, oltre a consegnare la CU ai percettori di redditi entro il 28/02/2015 (corrisponde alla consegna del CUD negli anni precedenti) i sostituti d’imposta dovranno trasmettere i dati delle CU all’Agenzia delle Entrate entro il 07 marzo (questa è una novità). Per il solo 2015 il termine slitta al 09 marzo, visto che il 07 marzo cadrà di sabato. Verranno trasmesse le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi in via telematica. Il nuovo adempimento è necessario affinché l’Agenzia delle entrate possa acquisire, tra gli altri, i dati relativi ai redditi, alle ritenute e alle detrazioni.

Il modello per la Certificazione Unica 2015 richiede al sostituto d’imposta di inserire nuovi dati: per i familiari a carico bisogna segnare tutti i codici fiscali e dettagliare relazione di parentela, periodo e detrazioni spettanti; tra i dati fiscali bisogna specificare la tipologia di redditi (da lavoro dipendente e assimilati o da pensione; a tempo determinato o indeterminato) e indicare assegni periodici corrisposti al coniuge, acconti 2014 del coniuge, oneri detraibili, redditi prodotti all’estero, bonus di 80 euro, contributi di previdenza complementare per familiari a carico, redditi soggetti a ritenute, conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti, somme erogate come premi di produttività. Inoltre, c’è una nuova sezione CUD per la certificazione del lavoro autonomo, con campi relativi ad ammontare lordo, ritenute effettuate, contributi previdenziali, spese rimborsate, addizionali, imponibile anni precedenti

[title size=”3″]Chi è obbligato[/title]

Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, consistenti in redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988). Inoltre, devono inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

[title size=”3″]Sanzioni[/title]

L’articolo 2 del Decreto fissa una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata. Nel caso in cui, però, si tratti di un errore, il sostituto (quindi l’impresa), ha cinque giorni di tempo per sanarlo, inviando una nuova comunicazione corretta, senza pagare alcuna sanzione.

[title size=”3″]Invio[/title]

Per i Clienti di Ergon sarà nostra premura inviare, nei prossimi giorni, quanto necessario all’espletamento di questo adempimento quali intermediari abilitati.

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