Proponiamo una scheda sintetica riportante le principali nozioni riguardanti il contratto a tutele crescenti.
La norma si applica esclusivamente per:
- lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 07 marzo
- lavoratori che dal 07 marzo hanno trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- apprendisti qualificati al 07 marzo
La reintegra del lavoratore licenziato è prevista solo nei casi:
- licenziamento discriminatorio
- licenziamento orale
- licenziamento durante il periodo di tutela (se. primo anno di matrimonio o di maternità)
- licenziamento disciplinare ove il fatto materiale contestato sia inesistente
In tutti gli altri casi è previsto un ristoro di natura economica pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio prestato, da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità. Questa somma è netta e non verranno calcolati i contributi.
Vi è la possibilità di risolvere extra giudizialmente vertenze relative all’impugnazione del licenziamento. L’azienda può offrire, in una delle sedi “protette” previste dal legislatore (DTL, sedi sindacali), una cifra rapportata all’anzianità pari a 1 (minimo 2) fino ad un massimo di 18 mensilità. Se accettata, la somma porterà alla risoluzione della controversia.
Le aziende fino a 15 dipendenti, qualora dal 7 marzo 2015 vengano fatte nuove assunzioni tali da portare il computo dei lavoratori a più di 15, per tutti i lavoratori presenti in azienda si applicherà il nuovo contratto a tutele crescenti.