La contrattazione aziendale può essere uno strumento importante per i datori di lavoro che al 21 marzo 2014 si trovavano già oltre il limite quantitativo del 20% consentito dalla legge sui contratti a termine, e che dovranno rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre di quest’anno. Dopo tale data, l’unica sanzione che il legislatore prevede è l’impossibilità di avviare ulteriori rapporti a termine fino a quando non rientrerà nel limite percentuale.
Su questi aspetti può assumere un ruolo importante anche la contrattazione aziendale, in base alla quale può essere stabilito un termine di rientro più favorevole per il datore di lavoro, sia spostando in avanti la data del 31 dicembre 2014, sia stabilendo un limite quantitativo meno restrittivo del 20%. Attraverso questa forma di intesa decentrata si possono altresì definire:
- la durata complessiva del rapporto a termine (comprensiva di proroghe e rinnovi) superiore al tetto legale dei 36 mesi
- il superamento del divieto di usare lavoratori a termine (a parità di mansioni) presso unità produttive interessate da licenziamenti (nei 6 mesi precedenti), o nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con ricorso ai trattamenti di CIG.
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[title size=”4″]Il contratto a tempo determinato[/title]
Ricordiamo che il contratto a tempo determinato ha previsto la possibilità di stipulare contratti a termine privi di causale nel limite dei 36 mesi, proroghe incluse. quest’ultime sono ammesse, fino ad un massimo di 5 volte, nell’arco del triennio indipendentemente dal numero di rinnovi contrattuali, per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
Il numero di contratti a tempo determinato stipulati con ciascun datore di lavoro, in caso di diverse disposizioni contrattuali, non deve eccedere il limite del 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
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