Congedo di maternità e documentazione medica per la flessibilità

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Congedo di maternità e documentazione medica per la flessibilità

Con la circolare 106/2022 l’INPS ha recepito la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180 del 2013, fornendo indicazioni sulla certificazione medica da presentare per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro interamente dopo la data del parto.

In particolare, la circolare ha reso noto che viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesta l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, necessaria per proseguire l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.

I documenti vanno presentati obbligatoriamente ai datori di lavoro e ai committenti entro il 7°mese di gravidanza, in quando dall’8°mese vige il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro, salvo appunto la richiesta di flessibilità.

 La disposizione di cui sopra si applica a tutte le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro privati e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo o interamente dopo il parto.

Quanto previsto va adottato anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria, oltre ad interessare, su richiesta da parte della lavoratrice, in via di autotutela e salvo intervenuta prescrizione, le domande eventualmente definite in maniera difforme.

Rimane sempre necessario e obbligatorio, per la lavoratrice, presentare la domanda di maternità telematica, corredata di certificato di gravidanza (telematico anche esso), all’INPS. All’interno di questa andranno indicati i giorni di flessibilità in base alle due opzioni di seguito esposte.

Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi del congedo di maternità le opzioni flessibili sono le seguenti:

  1. Flessibilità del congedo di maternità (1 mese + 4 mesi)

La flessibilità del congedo di maternità consiste nella possibilità, per le lavoratrici dipendenti, di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Per usufruire di questa flessibilità, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza le certificazioni sanitarie che attestino la possibilità di proseguire il lavoro durante l’ottavo mese, a condizione che questo non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

Tali certificazioni sono rilasciate da un medico specialista del Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, dove previsto, dal medico aziendale.

Una volta ottenute, la lavoratrice deve presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, per poter continuare l’attività lavorativa anche dopo il settimo mese.

Queste certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, “essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numeri dei giorni di flessibilità” – citando la predetta circolare.

Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

  1. Fruizione del congedo di maternità interamente dopo il parto

È inoltre prevista la possibilità, in alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione, di godere del congedo di maternità esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Le lavoratrici ne possono usufruire a condizione che, il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro (se previsto), attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

La documentazione sanitaria di cui sopra non deve più essere prodotta all’INPS, ma solo al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

In caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l’acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche entro la fine dell’ottavo mese di gestazione.

Le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, “dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.”

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner) Maila Milocco (collaboratore esterno)

 

 

 

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