Congedi parentali: disciplina e nuovi codici codifiche
Gentili Clienti,
in considerazione delle modifiche legislative e delle varie circolari pubblicate dall’INPS nell’ultimo periodo (vedasi anche le altre news pubblicate sul nostro sito), di seguito trovate un breve riassunto sulla disciplina dei congedi parentali e le nuove codifiche da usare per giustificare le diverse assenze.
Oltre al periodo obbligatorio di maternità (5 mesi per le madri e 10 giorni per i padri), ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo facoltativo nei primi 12 anni di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento.
La coppia può godere del congedo parentale fino ad un massimo totale di 10 mesi, aumentabili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi.
Non tutti i mesi di congedo sono però indennizzati: l’indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconosciuta per un massimo di 9 mesi, suddivisi tra madre e padre.
- Alla madre spetta, fino al 12° anno del bambino o dall’ingresso in famiglia, un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- Al padre spetta, fino al 12° anno del bambino o dall’ingresso in famiglia, un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- Ad entrambi spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di 3 mesi, che sommato agli altri comporta un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi.
La disciplina dei congedi parentali è quindi complessa, ed è importante sottolineare che per il corretto calcolo dei mesi ancora spettanti al dipendente, è necessario tenere in considerazione i periodi eventualmente utilizzati dall’altro genitore.
L’INPS ha modificato e aggiunto nuovi codici per indicare correttamente i periodi di congedo fruiti dai dipendenti, diversificati a seconda che sia stato goduto a giorni o ad ore.
Nella tabella trovate le diverse ipotesi e il codice da utilizzare per giustificare le diverse assenze dai cedolini dai cedolini di aprile, al fine di una corretta indicazione in UniEmens del periodo fruito.
CODICE | SIGNIFICATO | SPIEGAZIONE |
MF | Congedo parentale a giorni entro i 6 mesi | Periodi indennizzati di congedo parentale, usufruiti in modalità giornaliera entro il limite di coppia di 6 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
M5 | Congedo parentale a ore entro i 6 mesi | Periodi indennizzati di congedo parentale, usufruiti in modalità oraria entro il limite di coppia di 6 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
M7 | Congedo parentale a giorni da 7 a 9 mesi | Periodi indennizzati di congedo parentale, usufruiti in modalità giornaliera entro il limite di coppia tra i 7 e i 9 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
M2 | Congedo parentale a ore da 7 a 9 mesi | Periodi indennizzati di congedo parentale, usufruiti in modalità oraria entro il limite di coppia tra i 7 e i 9 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
FR | Congedo parentale a giorni oltre i 10 mesi, indennizzato al 30% | Periodi indennizzati oltre i 9 mesi di congedo parentale, usufruiti in modalità giornaliera entro il limite di coppia di 10 o 11 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
M0 | Congedo parentale a ore oltre i 10 mesi, indennizzato al 30% | Periodi indennizzati oltre i 9 mesi di congedo parentale, usufruiti in modalità oraria entro il limite di coppia di 10 o 11 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
MN | Congedo parentale a giorni oltre i 10 mesi, non indennizzato | Periodi oltre i 9 mesi di congedo parentale, NON indennizzati, usufruiti in modalità giornaliera entro il limite di coppia di 10 o 11 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
M6 | Congedo parentale ore oltre i 10 mesi, non indennizzato | Periodi oltre i 9 mesi di congedo parentale, NON indennizzati, usufruiti in modalità oraria entro il limite di coppia di 10 o 11 mesi e fino al 12° anno di vita del bambino. |
CP | Congedo obbligatorio del padre | Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del Dlgs 151/2001, introdotto dal Dlgs 105/2022. |
Mese di congedo parentale indennizzato all’80%
Ulteriore novità è l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
La previsione si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo obbligatorio di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, anche per un solo giorno.
La mensilità di congedo parentale indennizzata all’80% è una sola per entrambi i genitori, che possono goderne in alternativa tra loro o in modalità ripartita (es: 15 giorni a testa).
La previsione si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo: intero, frazionato, a giorni o in modalità oraria.
Di seguito, i nuovi codici evento per i lavoratori del settore privato:
CODICE | SIGNIFICATO | SPIEGAZIONE |
M8 | Congedo parentale in modalità oraria, indennizzato all’80% | Periodi di congedo parentale in modalità oraria, indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, nella misura di un mese fino al 6° anno di vita del bambino. |
M9 | Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati all’80% | Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera, indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, nella misura di un mese fino al 6° anno di vita del bambino. |
Ricordiamo, infine, che a partire dal mese di aprile 2023 è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del figlio per il quale il lavoratore usufruisce del congedo parentale, in abbinamento al giustificativo.
Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani | Massimo Iesu |
Cristiana Comelli | Martina Iesu |
Valentina Bolis |