I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017.
I committenti non potranno inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.

Con messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito indicazioni operative per garantire il rispetto delle prescrizioni normative.

Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi dal 1° gennaio 2018, anche se con data inizio della prestazione antecedente, saranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente inderogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018; infatti dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.

I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.

Per i bonus baby sitting verranno fornite successive specifiche indicazioni operative.

Si rimane a disposizione con cordialità.

Trieste, 30/11/2017

F.to CdL Marco Schisa

 

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