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Bonus una tantum da 150 euro

Con la circolare 116/2022 del 17 ottobre l’INPS ha fornito le istruzioni applicative riguardanti l’indennità una tantum da 150 euro per i lavoratori dipendenti prevista dal D.L. 144/2022, cd. “Decreto Aiuti-ter”.

L’articolo 18 del decreto ha infatti previsto che tale indennità una tantum sia riconosciuta nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, automaticamente e per il tramite dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico.

L’indennità da 150 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del decreto (si tratta della delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro, ad esempio Reddito di cittadinanza o pensioni).

Lavoratori dipendenti beneficiari

Possono essere beneficiari del “bonus 150 euro” tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, indipendentemente dalla natura o meno di imprenditore, purchè venga rispettato il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.538 euro nella contribuzione di novembre 2022, non siano lavoratori dipendenti domestici e non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del decreto, che danno diritto al riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS.

L’indennità viene erogata, sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 (sia a tempo determinato che indeterminato), con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.

La somma spetta nella misura di 150 euro anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di contratto a tempo parziale.

L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Autodichiarazione del lavoratore

La somma di 150 euro viene riconosciuta automaticamente, in misura fissa, previa acquisizione da parte del datore di una dichiarazione del lavoratore, con la quale dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del DL. 144/2022, cioè reddito di cittadinanza e trattamenti pensionistici.

A questo scopo, lo Studio ha creato un fac-simile di autodichiarazione che trovate in allegato, da consegnare e far firmare ai dipendenti.

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporto di lavoro: in questa ipotesi il lavoratore dipendente dovrà presentare l’autodichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Eventi con contribuzione figurativa a carico dell’INPS

L’indennità viene riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS: va erogata anche dove la retribuzione sia azzerata in virtù di eventi tutelati, ad esempio CIGO, CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di Solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali, sempre fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.

Non potrà invece essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nelle ipotesi in cui la retribuzione sia azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (es: Aspettativa non retribuita).

Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità viene compensato in sede di denuncia contributiva mensile.

Lavoratori stagionali

L’articolo 19 del decreto legge 144/2022 prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, e ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che hanno, nel 2021, almeno 50 contributi giornalieri versati e hanno avuto un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Tale previsione non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, ma solo a quelli che rispettano i suddetti requisiti.

Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra esposti.

Il pagamento da parte dell’INPS dell’indennità da 150 euro sarà infatti residuale e a domanda del lavoratore, laddove non abbia già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022 (se spettante).

Per qualsiasi chiarimento contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio) Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio) Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner) Maila Milocco (collaboratore esterno)

Download (PDF, 144KB)

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